GIUDICE SPORTIVO: inibito Faggiano, ammenda di 2.500 euro al Catania

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Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha confermato la squalifica di Di Tacchio e l’ingresso in diffida di Quaini, inibendo fino al 15 Aprile il Direttore Sportivo del Catania Daniele Faggiano “per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, tra il primo e secondo tempo, sostava all’interno degli spogliatoi e, per alcuni minuti, sostava nel recinto di gioco (r. proc. fed., r. c.c.)”.

E’ stata, inoltre, inflitta alla società rossazzurra un’ammenda di 2.500 euro per le seguenti motivazioni:
“A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per un minuto;
2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 12° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica piena sul recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 43° minuto del secondo tempo, tre monetine indirizzate verso i componenti della panchina avversaria, senza conseguenze;
3. al termine della gara, due bottigliette di plastica piene indirizzate verso i giocatori avversari che sfioravano i Collaboratori della Procura Federale;
4. al termine della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti[(ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A)] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

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