Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglio, ha inibito il Direttore Sportivo del Catania Daniele Faggiano a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 26 dicembre 2024 e 500 euro di ammenda, per i seguenti motivi:
A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’area tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG.MOSCARITOLO;
B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopola notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferivafrasi minacciose nei confronti dello stesso.Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).
Inibizione a tutto il 26 dicembre anche per il Team Manager dell’Avellino Antonio Moscaritolo:
A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più volte di raggiungere il SIG. FAGGIANO venendo prontamente fermato da un tesserato avversario;
B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).
Ammenda di 1.500 euro inflitta, inoltre, all’Avellino “per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la sospensione della gara (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale)”.
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