Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha inflitto al Catania un’ammenda di 2.500 euro. Queste le motivazioni:
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato:
1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU
179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (circa il 90%), intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, quattro bicchieri di plastica semipieni, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.
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