Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto un’ammenda di 3mila euro al Catania. Queste le motivazioni:
A) per avere, i suoi sostenitori (circa 80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sulla pista di atletica e, contestualmente, mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a recuperare il fumogeno, lanciavano un altro fumogeno nella loro direzione senza colpirli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del fumogeno in direzione dei Vigili del Fuoco), considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c.)”.
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