Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, in occasione della partita Catania-Team Altamura ha inflitto un’ammenda di 2mila euro alla società rossazzurra “per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:
1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.
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