Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini attraverso l’emissione di una nota sottolinea come i sostenitori del Catania abbiano, “in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S., introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala”. Considerando che nei confronti del club “ricorrono le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.“, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nello specifico. Si delibera, invece, un’ammenda di 800 euro al Catania per i seguenti motivi:
“Per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord intonato:
A) al 33° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ripetuto per circa un minuto;
B) al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.)”.
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