GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 1.500 euro inflitta al Catania

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Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglio, dopo la disputa della gara Catania-Atalanta U23 ha inflitto un’ammenda di 1.500 euro alla società rossazzurra. Di seguito le motivazioni:

A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato all’8° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato all’8° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
C) per avere una parte dei suoi sostenitori (40%), posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato: al 44° minuto del primo tempo per due minuti; al 35° minuto del secondo tempo per due minuti e al 36° minuto del secondo tempo per cinque volte un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria;
D) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna B, al 4°, 17° e 18° minuto del secondo tempo, durante la battuta di tre calci d’angolo da parte di un giocatore avversario, puntato un raggio laser luminoso di colore verde di notevole luminosità, in direzione del viso del giocatore avversario; in una delle predette occasioni il fascio laser attingeva il viso del calciatore il quale era costretto a coprirsi con il braccio gli occhi prima di procedere alla rimessa in gioco del pallone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

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