GIUDICE SPORTIVO: Coppa Italia, ammende per Catania (€ 2.000) e Pescara (€ 800). Chiricò salterà la semifinale d’andata

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Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Dicembre 2023 ha adottato la seguenti deliberazioni con riferimento alla partita di Coppa Italia Serie C Catania-Pescara: 

ammenda di 2mila euro al club rossazzurro “per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e nel SettoreCurva Nord Inferiore, i primi durante l’intervallo e i secondi al 2° minuto del secondotempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, inapplicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nelCU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante EX ART. 28/4 CGS; nella prima circostanza ripetuti per un minuto e nella seconda ripetuti per quattro volte”.

Il provvedimento è stato adottato anche “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, all’interno del Settore Ospiti in direzione dei tifosi avversari, alcune bottigliette d’acqua semipiene e un petardo, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la odiosità dei cori e la pericolosità dei lanci) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.               

Ammenda di 800 alla società abruzzese “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del Settore occupato dai tifosi avversari, due bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la pericolosità della condotta), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

Inoltre squalifica di un turno da scontare in Coppa Italia per Cosimo Chiricò, causa recidività in ammonizione. L’ex Crotone, pertanto, salterà la semifinale d’andata.

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