GIUDICE SPORTIVO: Catania-Taranto, ammenda per i due club. Inibito Franchina, squalificato Marinacci

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Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto un’ammenda di 2.500 euro al Catania per i seguenti motivi:

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 12° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, prima dell’inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dal 58° minuto al 60° minuto della gara e al 67° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 20 metri) contenente frasi offensive nei confronti della squadra avversaria;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Tribuna B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 54° minuto della gara, due bottigliette d’acqua e un fumogeno verso il Settore Ospiti; senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, all’84° e all’8° minuto della gara, due bottigliette d’acqua verso il Settore Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub C) (r. proc. fed., r. c.c.).

A proposito della partita disputata con il Taranto, ammenda anche per la società pugliese (mille euro) “per atti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel proprio Settore verso gli Steward e alcuni Agenti di Polizia ivi posizionati, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato, da una parte, che il lancio è stato indirizzato verso i soggetti sopra indicati e, dall’altro, che non si non verificate conseguenze dannose. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

Non è finita qui. Inibizione a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società etnea nell’ambito federale a tutto il 27 ottobre 2023 all’indirizzo di Giuseppe Franchina “per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per il primo tempo tra la panchinaprincipale e quella aggiuntiva e nel corso del secondo tempo sulla panchina aggiuntiva nonostante nonfosse inserito in distinta.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalitàcomplessiva dei fatti (r. proc. fed.)”.

Squalificato per una gara il preparatore dei portieri del Taranto Vincenzo Marinacci “per avere, prima dell’inizio della gara e all’interno del recinto di gioco, tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti di due persone non identificate (e soltanto verosimilmente riconducibili alla Società Catania), in quanto dopo avere tentato di spostare un pannello pubblicitario, in risposta ad una offesa dagli stessi ricevuta, li ingiuriava e tentava di avvicinarsi ad uno di essi con fare aggressivo, venendo trattenuto da altri tesserati della sua stessa Società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed)”.

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