Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, con riferimento alla partita Turris-Catania ha sanzionato l’allenatore del Catania Francesco Baldini con un’ammonizione e tre giornate di squalifica.
I turni di stop sono stati inflitti al tecnico rossazzurro “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell’area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria. Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l’autore della condotta, l’allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere (r. IV ufficiale, supplemento IV ufficiale)”.
Una giornata di squalifica, inoltre, al centrocampista Riccardo Cataldi essendo già diffidato (quinta infrazione) e all’allenatore Bruno Caneo “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria, in quanto, a seguito di una irregolarità commessa da un membro della panchina avversaria, usciva dall’area tecnica e con fare aggressivo si avvicinava alla panchina avversaria pronunciando al loro indirizzo frasi offensive. Alla notifica del provvedimento di espulsione tentava nuovamente di raggiungere la panchina avversaria e, trattenuto dai dirigenti della sua società, proferiva frasi offensive verso i componenti della panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutati: le modalità complessive della condotta; il comportamento tenuto dai tesserati avversari che ha determinato la condotta in contestazione; le scuse porte dal CANEO alla squadra arbitrale al termine della gara (r.a.a.)”.
Ammenda di 500 euro, inflitte, alla Turris “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all’interno del recinto di gioco, in prossimità dell’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, piccoli oggetti di plastica senza provocare conseguenze pregiudizievoli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.)”.
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