Il bando emesso in data 11 gennaio dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha come oggetto la vendita all’asta del ramo caratteristico d’azienda calcistica del defunto Calcio Catania S.p.A., procedura propedeutica al salvataggio del titolo sportivo della città di Catania.
Cosa si intende per titolo sportivo di una società di calcio? A tal proposito ci vengono in soccorso le N.O.I.F. della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il cui art. 52 comma 1 recita: «Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.». Sussistendo il divieto di valutazione economica o di cessione a terzi (art. 52 comma 2 delle N.O.I.F.), esso rappresenta una voce non iscrivibile nei bilanci di una società di calcio.
Cosa succede nel caso in cui una società venga dichiarata fallita a stagione in corso? L’art. 16, comma 6 delle N.O.I.F. spiega: «Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua.».
La dichiarazione d’insolvenza di un’azienda sportiva calcistica comporta dunque l’automatica revoca dell’affiliazione federale della stessa, tuttavia solo nel caso di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa all’art. 52 comma 3 «Il titolo sportivo […] può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell’ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata dagli stessi enti di cui al punto 3), le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.».
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