Marco Bellinazzo, scrittore e giornalista esperto di finanza, commenta attraverso le pagine de Il Sole 24 Ore la sentenza del Tribunale etneo che ha decretato il fallimento del Calcio Catania 1946:
“Per la sezione fallimentare del Tribunale di Catania, sulla base dell’analisi svolta dai consulenti tecnici d’ufficio, l’esposizione debitoria complessiva al 30 settembre 2021 è di 53,9 milioni di euro, dei quali circa 2,95 milioni di cosiddetto debito sportivo. Questo a fronte di un patrimonio netto negativo pari a oltre 13 milioni di euro. Inoltre sono state riscontrate «modeste disponibilità liquide», tant’è che per portare avanti la gestione (definita «palesemente antieconomica») si fa affidamento a «consistenti ricapitalizzazioni da parte della proprietà», dato che l’azienda «non dispone delle risorse necessarie a consentire l’integrale copertura delle esigenze primarie», ovvero stipendi, ritenute fiscali, contributi previdenziali e utenze energetiche. L’attivo circolante, di circa 3,5 milioni di euro, è costituito in gran parte da crediti”, alcuni dei quali “oggetto di pignoramento o dati in pegno a garanzia delle fideiussioni richieste per l’iscrizione al campionato”.
“Di fronte a tale scenario, i giudici hanno deciso di disporre l’esercizio provvisorio, ma a brevissima scadenza. «La sostenibilità di tale esercizio provvisorio – si legge nella dichiarazione di fallimento – si riscontra solo nel caso in cui venga effettivamente riscosso il credito di circa euro 600.000,00 vantato da Calcio Catania s.p.a. nei confronti della socia unica», cifra pari al «valore negoziale del ramo d’azienda sportivo», il cui incasso tempestivo garantirebbe «il fabbisogno finanziario quantomeno dei primi due mesi del 2022». Per questo motivo, la durata dell’esercizio provvisorio è stata fissata fino al 2 gennaio: l’incasso di quel credito permetterebbe ai curatori fallimentari del Catania di portare avanti la gestione ordinaria (almeno fino a febbraio) e gli etnei continuerebbero a disputare il campionato di Serie C, avendo a disposizione pure la finestra invernale di calciomercato per far cassa o alleggerire i costi salariali”.
“Se l’esercizio provvisorio non dovesse essere prolungato, scatterebbe la radiazione a stagione in corso. L’articolo 16 comma 6 delle Noif, sull’argomento, non lascia adito a dubbi: «Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla Figc in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua»”.
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