Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 205 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola LE MURA, avente ad oggetto la seguente condotta: NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Calcio Catania S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art 85 delle N.O.I.F. e al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 2 agosto 2021, degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 a diversi tesserati.
In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola LE MURA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
***CLICCA QUIÂ per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***