Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport e la prestazione del consenso da parte della Procura Federale, sono state concluse le indagini relative ad un procedimento adottato nei confronti dell’Amministratore Unico Nicola Le Mura, del Responsabile sanitario Mario Dottore e della società rossazzurra. Individuata l’applicazione della sanzione di 1.445 euro di ammenda per Le Mura, della stessa cifra per Dottore e di 1.925 euro per il Calcio Catania (responsabilità diretta ed oggettiva).
Le motivazioni sono da ricercare nel mancato rispetto delle norme in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 13/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 26/10/20, stante la positività del calciatore Reginaldo Da Silva Ferrera al tampone del 16.10.20, al test del 15/11/20, a seguito della positività dell’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti al tampone del 7.11.2020, al test del 06/12/20 e del giorno 08/12/20 a seguito della positività del calciatore Miguel Angel Martinez al tampone del 27.11.2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di Leonetti Giuseppe al tampone del 07/11/20, di Martinez Miguel Angel al tampone del 27/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 26/10/20 e in data 07/12/20; per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare in palestra la prescritta aerazione e ventilazione forzata, nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all’uso gli attrezzi utilizzati per l’allenamento; per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, altresì, che i fisioterapisti svolgessero le terapie previste per i calciatori privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19.
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