Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; avv. Fabio Micali – Componente (Relatore); avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore); dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 luglio 2020, a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 718/1111 pf19- 20/GC/blp del 14.07.2020, 720/1112 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 nei confronti del sig. Giovanni Luca Rosario Astorina e della società Calcio Catania Spa, il seguente DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, preliminarmente riuniti i procedimenti, visto l’art. 127 CGS, dispone nei confronti del sig. Giovanni Luca Rosario Astorina, l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Per il resto, accoglie i deferimenti e, per l’effetto, infligge alla società Calcio Catania Spa la sanzione di € 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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