CORONAVIRUS IN SICILIA: il contenuto integrale della nuova ordinanza di Musumeci

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Nel dettaglio, ecco tutte le nuove misure anti-Covid contenute nell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e valida dal 9 agosto al 10 settembre:

Art. 1 (misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante)

  1. Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  2. Per l’esercizio di attività all’esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.
  3. Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno.
  4. I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l’esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino.
  5. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell’andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall’attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione.
  6. Al fine di assicurare l’effettività delle norme previste dal presente articolo e dal successivo articolo 2, le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire adeguati controlli nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 2 (misure straordinarie per il ferragosto)

  1. Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell’art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti.
  2. Resta fermo, l’assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l’obbligo di utilizzare spazi all’aperto e di indossare la mascherina. 3. Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.

Art. 3 (integrazione alla ordinanza in materia di gestione dei migranti)

  1. Ad integrazione della ordinanza n. 29 del 30 luglio 2020, tenuto conto della forte incidenza del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste siciliane e del significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità dei contatti e la difficile gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi all’epidemia.
  2. La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non possibile sulle navi all’uopo destinate, compete all’autorità nazionale, previo parere di congruità alle misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.
  3. È in ogni caso fissato il principio di obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all’esame oro-rino-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al Covid-19, nonché – nelle more della definizione di un eventuale Protocollo sanitario tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana – la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posta a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione.

Art. 4 (disposizioni finali)

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.
  2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
  3. La presente Ordinanza, con validità dal 9 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. 4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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