FIGC: tutte le norme in materia di tesseramento per la prossima stagione

0
302
Mercato calciatori Catania

LA FIGC; – ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società di Serie A, Serie B e Serie C; – visto l’art. 27 dello Statuto federale h a d e l i b e r a t o di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società di Serie A, Serie B e Serie C, di cui all’allegato A).

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETA’ DI SERIE A, B, E SERIE C

1. Controlli, garanzie, visto esecutività
Controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche. La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14 con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività. In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l’assenso espresso della società titolare del precedente rapporto. Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, in via del tutto eccezionale per la stagione 2020/2021 e solo per gli accordi depositati fino al termine della finestra di mercato invernale 2019/2020, è consentito di modificare/rinegoziare i termini degli accordi economici che hanno già ricevuto il visto di esecutività, entro il termine del primo periodo di campagna trasferimenti 2020/2021 e nel rispetto delle garanzie da prestare. Fanno eccezione a quanto precede gli accordi economici che hanno già concorso a determinare la compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento dei calciatori. Resta inteso che ricevuto il visto di esecutività l’accordo depositato nella stagione 2020/2021 non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere inseriti (se non previsti nell’originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l’assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell’accordo stesso.

2. Accordi preliminari
Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101/6, 101/6 bis e 103/2 N.O.I.F.
Tra società professionistiche e dilettantistiche: L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei relativi alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato: – da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020. L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 può essere effettuato: – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00). L’esercizio del diritto di opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e contestualmente inviato per conoscenza, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al Dipartimento o Comitato e alla società controparte. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Tra società professionistiche: L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2019/2020 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2018/2019 deve essere effettuato: – da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione; – da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione; – da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni. L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata. I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) possono altresì essere esercitati: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 (ove non sia previsto il diritto di controopzione), possono inoltre essere esercitati: – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00). L’esercizio del diritto di opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)
Da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020 – L’esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:
a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F. Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021. La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 31 agosto 2020 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 31 agosto 2020 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 e 108 delle N.O.I.F.: – da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento: – da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 autonoma sottoscrizione – da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti”
– artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F. Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti 
– artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F. La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F. La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini. Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero
a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con la status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento. b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 30 settembre 2020.dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo: – da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo: – da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 31 maggio 2021 e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo: – da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 31 maggio 2021 I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti
– art. 103 bis N.O.I.F. La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi: – da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)
– da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nelle precedenti stagioni sportive – da lunedì 4 gennaio a lunedì 18 gennaio 2021, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti L’esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità, tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)
– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nelle precedenti stagioni sportive – da lunedì 4 gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti

12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE. La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi: a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da martedì 1° settembre 2020 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti: – da martedì 6 ottobre a lunedì 14 dicembre 2020 – da martedì 2 febbraio a giovedì 25 febbraio 2021 b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da martedì 6 ottobre 2020 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti: – da martedì 2 febbraio a giovedì 25 febbraio 2021 c) In deroga all’articolo 6.1 del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2001 “Giovani di Serie” per rapporto di addestramento tecnico: – da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica) b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2000 “Giovani di Serie” per primo contratto professionistico: – da sabato 1° agosto a lunedì 31 agosto 2020 – (vale data di deposito, presso la piattaforma federale telematica) c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori “Giovani di Serie”: – da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica) – da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica) d) art. 102. Comma 4 N.O.I.F: esercizio del Diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2018/2019, deve essere esercitato: – martedì 1 settembre 2020

14. Termini di decorrenza
La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la piattaforma federale telematica, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della Lega competente, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività. Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data. In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività. L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti
I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri: A) adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 1° settembre al 5 ottobre 2020, nonché quelle definite entro il 31 agosto 2020 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive: – n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo della stagione sportiva 2020/2021; – n. 7 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo della stagione sportiva 2020/2021 entro il termine di ciascun mese a partire dal 31 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021; – le n. 7 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2020/2021 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro. – Solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali n. 1 rata pari al 100% da garantire come previsto dal successivo punto 17. La conseguente registrazione contabile e pagamento avverrà il 30 novembre 2020. B) Adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 4 gennaio 2021 al 1° febbraio 2021; – n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo dell’annualità 2020/2021; – n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo dell’annualità 2020/2021 entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021; – le n. 3 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2020/2021 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro. – Solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali n. 1 rata pari al 100% da garantire come previsto dal successivo punto 17. La conseguente registrazione contabile e pagamento avverrà il 28 febbraio 2021. C) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 5 ottobre 2020 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti entro il termine perentorio del 12 ottobre 2020 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. D) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 4 gennaio 2021 ed entro il 1° febbraio 2021, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto C) devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2021 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare della intera operazione. F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società. G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche. H)Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l’esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività. I) Relativamente al punto F) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l’importo della terza rata non può essere superiore all’importo della prima rata e l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione. L) Relativamente al punto G) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare dell’operazione. M) L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B
I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell’accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell’importo complessivo dell’operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega. L’avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi. I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali. L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella finestra di mercato immediatamente successiva alla data in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF. I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all’avveramento della condizione sospensiva. I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all’attuazione dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB: (a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell’apertura della finestra invernale di mercato, ovvero; (b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest’ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie
Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti: a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza; b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza. – Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana. – Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente. c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all’art. 1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa. d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione – da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA – dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati. e) Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest’ultimo dovesse altresì coprire l’importo dell’intera operazione. Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell’escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico
Le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2020/2021 il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro, rilasciata da: a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s, o A- se accertato da Standards & Poor’s, o A- se accertato da Fitch, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana. L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente. Non concorrono a determinare il suddetto massimale, il cui superamento comporta il deposito della garanzia integrativa, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore. L’integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro: – entro il 5.10.2020 per i contratti depositati dal 1° settembre 2020 al 28 settembre 2020; – entro il 20.01.2021 per i contratti depositati dal 4 gennaio 2021 al 18 gennaio 2021; – entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti depositati dal 29 settembre 2020 al 3 gennaio 2021; – entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti depositati dal 19 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) del C.G.S., nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021. Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° settembre 2020, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2020/2021, la società interessata non potrà depositare nuovi contratti, fino a quando non saranno rilasciate le prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate. Qualora i contratti preliminari precedenti al 1° settembre 2020, valevoli per la stagione sportiva 2020/2021, non siano stati già ratificati entro il 31 agosto 2020, il visto di esecutività potrà essere concesso, previo rilascio delle prescritte garanzie secondo le modalità sopra indicate, entro il 7 settembre 2020. Il mancato rispetto di detto termine determinerà la non concessione del visto di esecutività e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico. Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall’art. 85 lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F., in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in misura proporzionale agli importi corrisposti, le fideiussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

19. Sanzioni
Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell’ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni: a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l’art. 17 punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l’art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo; b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81; c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021; d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni – da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso – per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.