FIGC – mensilità marzo, aprile e maggio: pagamento entro il 15 luglio contratti ai minimi federali

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Figc

Nota ufficiale FIGC

Il Consiglio Federale
– nella riunione dell’8 giugno 2020;
– preso atto che, a seguito della proroga della stagione sportiva determinata dalla emergenza COVID-19, si è reso inevitabile differire tutti i termini previsti per gli adempimenti delle Licenze Nazionali, come già condiviso nella riunione del 20 maggio 2020;
– atteso che, tra tali termini, è ricompreso quello relativo all’assolvimento del pagamento degli emolumenti netti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo delle società professionistiche;
– ritenuto equo, in un equilibrato bilanciamento degli interessi di tutte le parti coinvolte, che per i tesserati, i lavoratori dipendenti e i collaboratori addetti al settore sportivo delle società professionistiche, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 42.477,00 per la Serie A, euro 28.783,00 per la Serie B ed euro 26.644,00 per la Serie C, sia opportuno individuare una scadenza intermedia, prima di quella che verrà fissata dal Sistema delle Licenze Nazionali, che imponga alle società professionistiche il pagamento delle mensilità nette di marzo, aprile e maggio 2020 e quelle precedenti, ove non ancora assolte;
– valutato opportuno individuare il termine del 15 luglio 2020 per il pagamento delle suddette mensilità nette, con applicazione di una sanzione in caso di mancato adempimento;
– ritenuto altresì opportuno stabilire che, sempre per dette specifiche mensilità, rileveranno ai fini dell’esonero dal pagamento e dalla applicazione della conseguente sanzione soltanto:
a) la pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità del credito; b) l’avvenuta corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni, fatto salvo l’obbligo di assolvere al pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento statale; c) eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti;

h a  d e l i b e r a t o

a) le società professionistiche, entro il 15 luglio 2020, devono assolvere il pagamento degli emolumenti netti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e per quelle precedenti, ove non ancora soddisfatte, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 42.477,00 per la Serie A, euro 28.783,00 per la Serie B ed euro 26.644,00 per la Serie C;
b) l’inosservanza del suddetto adempimento, entro il termine del 15 luglio 2020, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021;
c) ai fini dell’esonero dall’adempimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) e quindi dell’esclusione dalla sanzione rileveranno soltanto: a) la pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità del credito; b) l’avvenuta corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni, fatto salvo l’obbligo di assolvere al pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento statale; c) eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti.

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