ISTANZA DI FALLIMENTO: ecco tutto quello che viene contestato al Catania dalla Procura. Perdite economiche dal 2014

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Catania Tribunale

Consultando l’istanza di fallimento per il Calcio Catania depositata dalla Procura della Repubblica di Catania presso il Tribunale etneo, riportiamo di seguito quanto viene dettagliatamente contestato alla società rossazzurra che presenta perdite economiche a partire dal 2014, anno in cui operava l’allora dirigente Pablo Cosentino e che coincise con la retrocessione dell’Elefante in Serie B:

“Nel caso di specie si è avuta percezione dell’insolvenza (presupposto oggettivo del fallimento), nell’ambito dell’indagine svolta in relazione alla bancarotta della Meridi srl e più in generale del gruppo “Pulvirenti” e comunque attraverso la segnalazione del Giudice Civile.

Dagli atti emerge che la società è fortemente indebitata, ha uno squilibrio finanziario indotto da una struttura reddituale insufficiente che rende la società incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La società allo stato non risulta aver depositato alcuna pianificazione industriale strategica, alcun piano di ristrutturazione serio e credibile che consenta di prospettare un recupero di flussi finanziari che possano consentire l’approvvigionamento dei mezzi di produzione e di regolare le proprie passività scadute ed in scadenza.

  • Nel bilancio d’esercizio al 30.06.2019 di CALCIO CATANIA: a) la SOCIETÀ ha riportato una perdita di € 7,6 mln tale da determinare la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale per perdite integrando i presupposti di cui all’art. 2446 c.c.; b) in relazione a tale bilancio d’esercizio la società di revisione ha espresso la dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio sulla continuità aziendale, anche in conseguenza delle ulteriori perdite maturate nella situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019 per € 1,6 mln tali da integrare i presupposti di cui all’art. 2447 c.c.;
  • In data 27.01.2020 è stata adottata una delibera di azzeramento del capitale sociale e sua ricostituzione mediante aumento di capitale sociale sino ad € 50.000,00, tuttavia l’aumento di capitale non risulta essere stato sottoscritto nei termini fissati nella delibera;
  • L’esame preliminare dei bilanci mostra il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di risanamento attestato ex art. 67 l.f. predisposto nel 2017;
  • L’esame dei rapporti infragruppo mostra che solo gli apporti da parte dei soci FINARIA e MERIDI hanno consentito negli ultimi esercizi la tenuta patrimoniale della SOCIETÀ pur a fronte delle perdite patite ed assicurato la possibilità di iscrizione ai campionati di calcio; soci che allo stato non hanno certo flussi di cassa per garantire ricapitalizzazioni o erogazione di finanza esterna visto che Meridi srl è stata dichiarata insolvente nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria e Finaria spa ha depositato un ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. dovendo far fronte al proprio grave stato di crisi;
  • A fronte di tale situazione di crisi CALCIO CATANIA ha progressivamente accumulato ingenti debiti tributari che sono passati da circa € 4,5 mln nel 2014 a circa € 15 mln nel 2019. 

Appare utile rappresentare che nella relazione sul bilancio la stessa società di revisione incaricata dalla convenuta ha attestato:

Il ricorrere del presupposto ex art. 2447 c.c. in relazione alla successiva situazione al 30.09.2019;

L’incapacità della società ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

La perdita della prospettiva di continuità aziendale in assenza di sostegno finanziario da parte dei soci.

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2019, evidenzia una significativa perdita d’esercizio che ha eroso quasi completamente il patrimonio sociale, nonostante l’iscrizione nell’esercizio di una Riserva di rivalutazione per euro 4.280.000, in conseguenza della rivalutazione effettuata sui beni d’impresa ai sensi di legge. Successivamente al 30 giugno 2019, sono maturate ulteriori perdite che, nella situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2019 hanno comportato un patrimonio netto negativo per circa euro 1,3 milioni, ricorrendo quindi i presupposti dell’articolo 2447 del Codice Civile. La società evidenzia inoltre una profonda crisi finanziaria che non consente di far fronte con regolarità agli impegni di spesa assunti.

La continuità aziendale di Calcio Catania S.p.A. risulta subordinata alla capacità del socio Finaria S.p.A. di continuare a sostenere finanziariamente la società CALCIO CATANIA S.p.A.. Tuttavia, come peraltro riportato dagli Amministratori, tale capacità risulta ad oggi incerta, ed in parte dipendente da fattori esogeni alla volontà degli Amministratori o dei soci, quale il possibile ingresso di nuovi partners commerciali e/o finanziari. Conseguentemente, alla data della presente relazione, a causa delle oggettive incertezze sopra richiamate, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per verificare l’effettiva sussistenza del presupposto della continuità aziendale, utilizzato dagli Amministratori per la predisposizione del bilancio d’esercizio.

Il consulente di questo Ufficio rappresenta di aver reperito agli atti una situazione patrimoniale al 30.09.2019 da cui risulta una ulteriore perdita per il periodo 01.07.2019-30.09.2019 di € 1.667.107,19 che cumulata alle perdite precedenti di € 7.335.855,10 determina un patrimonio netto negativo per € 1.297.165, come evidenziato dalla società di revisione. L’annotazione della Guardia di Finanza Nucleo PEF di Catania da contezza dell’esistenza di debiti della convenuta nei confronti di Riscossione Sicilia spa per oltre euro 7.557.681,00 dei quali immediatamente procedibili oltre euro 4.000.000,00 nonché oltre euro 14.583.778,32 di debiti in corso di definitivo accertamento ma che devono chiaramente essere considerati nella valutazione complessiva dell’insolvenza.

Per dare contezza del grave stato di insolvenza in cui versa la convenuta e della insussistenza di qualunque positiva valutazione prospettica appare utile sottolineare come l’esame intertemporale dei dati di bilancio evidenzia che il Calcio Catania ha registrato performance economiche negative già a partire dall’esercizio chiuso al 30.06.2014, allorquando – pur a fronte del perfezionamento di significative operazioni di cessione di calciatori, che consentivano la rilevazione di plusvalenze per € 13,5 mln – la società ha rilevato una perdita d’esercizio pari ad € 9.553,00. Negli esercizi successivi a causa dell’ulteriore riduzione del fatturato, cui non corrispondeva una proporzionale riduzione dei costi la società ha registrato ulteriori ingenti perdite che hanno determinato in tutti gli esercizi a partire da quello chiuso al 30.06.2015 l’insorgenza delle fattispecie ex art. 2446 o 2447 c.c., che di volta in volta venivano risolte mediante il ricorso agli apporti dei soci.

Risultano anche procedure esecutive mobiliari e presso terzi aventi come debitore esecutato sempre il Calcio Catania spa anche per importi rilevantissimi come quella in cui il terzo pignorato Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso dichiarazione facendo presente l’esistenza di svariati pignoramenti già notificati sempre con riferimento al debitore Calcio Catania spa per importi superiore ad € 800.000,00. Dalle fonti aperte infine codesto Tribunale potrà anche verificare come sia noto che giocatori e dipendenti della convenuta abbiano messo in mora la società non avendo ricevuto il pagamento delle ultime mensilità.

Calcio Catania versa da almeno 5 esercizi in una situazione di grave crisi che ha portato a registrare ingenti perdite in ogni esercizio sociale. La società risulta aver fronteggiato tale situazione: 1) ricorrendo al sistematico apporto dei soci ; 2) elaborando un piano di risanamento ex art. 67 nel corso del 2017 rimasto inattuato; 3) finanziandosi indebitamente attraverso l’omesso pagamento di tributi. Dall’esame degli atti, risulta per tabulas che la Società ha perduto la prospettiva della continuità aziendale quanto meno a far data dal bilancio chiuso al 30.06.2019, come certificato dalla società di revisione nella relazione al bilancio ed ha perduto quanto meno a far data dal 30.11.2019 il capitale sociale che non risulterebbe essere stato ricostituito giacché dalle informazioni che è stato possibile acquisire non risulterebbe essere stata eseguita la delibera di aumento capitale deliberato in data 17.01.2020. Laddove confermata tale mancata esecuzione sarebbe una grave irregolarità giacché a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento la società starebbe da mesi proseguendo l’attività in assenza del capitale sociale minimo di legge.

Appare necessario, nelle more della trattazione del procedimento prefallimentare, che vengano sospesi gli amministratori in carica con nomina di amministratori giudiziari in quanto l’organo gestorio ha dimostrato di operare aggravando il dissesto. Peraltro Di Natale Giuseppe è soggetto interessato anche dalle gravi responsabilità messe in luce dai Commissari Straordinari di Meridi srl nell’ambito della relazione depositata a codesto Tribunale.

L’assoluta inaffidabilità dell’attuale organo gestorio emerge anche dal fatto che l’assemblea, preso atto dell’esistenza dell’ulteriore perdita ultrazzerante al 30.11.2019 deliberava: 

  • L’azzeramento del capitale sociale (da € 2 mln a 0);
  • La sua ricostituzione mediante aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento da liberarsi in denaro o anche mediante compensazione di reciproche posizioni debitorie e creditorie da € 0,00 ad € 50.000,00 con sovrapprezzo di € 1.172.402 da imputare a copertura delle perdite residue, da offrirsi ai soci in proporzione alla loro partecipazione e da sottoscriversi entro e non oltre 30 giorni dal deposito dell’offerta di opzione presso il Registro Imprese, deposito quest’ultimo da eseguirsi entro 28 giorni dalla data della delibera;
  • Un ulteriore aumento di capitale a pagamento e scindibile da € 50.000,00 ad € 5.000.000,00 da sottoscrivere entro 6 mesi decorrenti dalla scadenza finale del precedente aumento di capitale. L’aumento di capitale non risulterebbe essere stato sottoscritto, nemmeno nella parte inscindibile, cosicché il capitale sociale non risulterebbe essere stato ricostituito al suo minimo legale cosicchè la società opera in violazione di legge e l’amministrazione in carica non rispettando il termine di 30 giorni posto dall’assemblea ha omesso di comunicare al registro delle imprese la causa di scioglimento della società.

Si rammenta, che il socio Meridi è in procedura di amministrazione straordinaria dal 09.01.2020 mentre risulta che Finaria abbia presentato domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6 l.f. a marzo 2020, e dunque laddove avesse sottoscritto il capitale in tale fase, avrebbe dovuto munirsi di autorizzazione ex art. 167 l.f. Pare quindi evidente che laddove fosse confermata la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, Calcio Catania, starebbe operando in assenza del capitale sociale minimo di legge. Il fatto di avere omesso adempimenti specifici come la messa in liquidazione della società e il non aver dato adeguata pubblicità alle cause di scioglimento danno contezza di gravi irregolarità in cui è incappato l’organo gestorio. E’ evidente che il rispetto di queste basilari norme di gestione non può essere disatteso da chi amministra società di capitali è di tutto evidenza che tali mancanze celano evidenti volontà di proseguire la gestione in violazione della legge a danno dei creditori. Gli stati di insolvenza di Meridi srl e della Finaria spa non lasciano prospettare imminenti ricapitalizzazioni per come sopra indicato”.

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