PROTEZIONE CIVILE SICILIANA: Coronavirus, circolare fa chiarezza su dubbi interpretativi provvedimenti

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Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso una circolare per chiarire alcune delle problematiche relative alle misure messe in campo per il contrasto al Coronavirus.

A seguito di quesiti posti al DRPC Sicilia intesi a fugare dubbi interpretativi sorti a seguito della copiosa adozione di provvedimenti, nazionali e regionali, dettati dall’esigenza di contenere la diffusione del COVID-19, con la presente si chiarisce in ordine a quanto di seguito indicato.

1. La prima problematica afferisce alla possibilità di spostamento per gli addetti alla consegna a domicilio di prodotti del servizio di ristorazione. Al riguardo, si osserva che l’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13 marzo 2020 consente la prosecuzione dell’attività del servizio di ristorazione con la sola modalità della consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Ne consegue che il personale addetto a tale servizio è autorizzato alla libera circolazione con esclusione della domenica nella quale è prevista la chiusura delle attività di vendita di generi alimentari.

2. Ulteriori dubbi sono stati rappresentati per la prosecuzione dell’attività di consegna a domicilio di prodotti alimentari, anche surgelati. L’esercizio di tale attività è autorizzato ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 che all’art.1, letti), recita: “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti alimentari”. È di tutta evidenza che tale attività differisce da quella del commercio ambulante di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza presidenziale n.6 del 19 marzo 2020, per il quale permane il divieto di spostamento verso altri territori comunali. Anche in questo caso vale la limitazione dell’esercizio dell’attività nelle giornate domenicali.

3. Altra richiesta di chiarimento è stata formulata in relazione all’obbligo di assolvimento alle prescrizioni di isolamento da parte degli appartenenti ai ruoli della Magistratura. Con l’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13 marzo 2020 “Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”, si prevede l’esclusione dell’applicazione di quanto disposto con il precedente comma 1 circa le comunicazioni da effettuare alle Autorità preposte e l’osservanza all’obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, di cui già all’art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, per gli operatori sanitari e per quelli dei servizi pubblici essenziali che, comunque, sono tenuti a sospendere l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19. Orbene, gli appartenenti ai suddetti ruoli, in quanto dipendenti del Ministero della Giustizia, esercitano un servizio pubblico da considerare essenziale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n.146 del 1990 e, pertanto, rientrano tra i beneficiari dell’esenzione di cui al citato comma 3 dell’articolo 5.

4. In ordine al quesito concernente il rientro nel territorio regionale di autotrasportatori circolanti per attività consentite dalla normativa vigente, giova ricordare che l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza presidenziale n.5 del 13.3.2020 prevede che “I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’ LI marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale”, esentandoli di fatto dall’osservanza alla misura della quarantena. I dubbi sorti a seguito dell’adozione della successiva ordinanza presidenziale n.7 del 20.3.2020, con particolare riferimento alle misure di cui all’articolo 1, devono intendersi comunque fugati alla luce del sopravvenuto DPCM del 22.3.2020, con il quale all’articolo 1, comma i lett. f), si chiarisce che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di ,farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”. Pertanto, allo stato e fino all’eventuale adozione di disposizioni più restrittive, la suddetta categoria è esentata dall’obbligo della quarantena, fermo restando l’obbligo, nel periodo di permanenza presso il comune di residenza, di porsi in isolamento, per il periodo di permanenza presso il proprio domicilio/residenza.

5. Per quanto concerne i servizi di vigilanza privata ed i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, non sussiste alcun dubbio sulla possibilità di proseguire le rispettive attività essendo le stesse chiaramente individuate tra quelle di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che comprende l’elenco di quelle escluse dall’osservanza alla sospensione prevista dall’articolo i del medesimo decreto.

6. In ordine all’apertura di attività nei giorni di domenica si conferma che sono chiuse tutte le attività sia di tipo commerciale, sia artigianale inerenti qualunque tipologia merceologica ad eccezione delle edicole e delle farmacie di turno.

7. Per quanto concerne gli spostamenti da comune a comune consentiti, si evidenzia che con recente circolare del Ministero dell’interno, indirizzata a tutti i Prefetti, concernente l’applicazione del DPCM del 22 marzo 2020 è stato chiarito che rientrano nelle limitatissime ipotesi consentite gli “spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino elo accessibile sia ubicato nel territorio di altro comune”.

8. Da ultimo, richiamando l’obbligo di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6 del 19.3.2020, si segnala l’opportunità di procedere alla ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali, assicurando tuttavia di evitare la produzione di polveri e aerosol, come indicato dal Ministero della Salute con la circolare n.9361-18/3/2020 e con le modalità previste dal documento di indirizzo dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) recante “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nei quadro dell’emergenza COVID-19 e sue evoluzioni”.

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