Dovrebbe avvicinarsi il momento della ormai arcinota fornitura della evidenza fondi, ad opera della cordata capeggiata dal Comitato presieduto da Fabio Pagliara. La cordata sarebbe composta da più di 15 soggetti, tra cui sponsor attualmente vicini al Calcio Catania. Sulla base del regolamento federale modificato il 7 novembre scorso dalla FIGC, ecco nel dettaglio i punti principali da soddisfare sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico.
I soggetti interessati non devono avere riportato:
a. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. C.p.p., per reati punti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;
b. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.:
– 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989;
– 9 della legge n. 376/2000;
– 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;
c. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni;
d. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i delitti di cui:
– al precedente punto b);
– agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
– agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).
Gli acquirenti devono, inoltre, dichiarare:
– di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
– di non detenere partecipazioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC.
Gli acquirenti dovranno, infine, dichiarare che, ai sensi della vigente normativa antimafia, di non esser stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. L’assenza di condanne e le dichiarazioni di cui ai commi che precedono, dovranno esser autocertificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e la circostanza potrà esser oggetto di verifiche ed accertamenti da parte della Federazione nei limiti delle sue prerogative. Le dichiarazioni che risultassero difformi dal vero, sono passibili di sanzioni all’interno dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Gli acquirenti dovranno comunque sottoporsi con esito favorevole alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Fondamentale possedere i requisiti di solidità finanziaria. Gli acquirenti dovranno depositare presso la F.I.G.C.:
A) la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera o appartenente a Gruppo Bancario, con il quale intrattengano rapporti da almeno un anno, contenente l’attestazione che:
a. gestiscono i rapporti finanziari con correttezza e nel rispetto della normativa e riscuotono stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;
b. è riconosciuto loro, sotto il profilo bancario, un adeguato merito creditizio;
c. hanno sempre assolto i loro impegni con regolarità e puntualità;
d. alla data dell’acquisizione delle quote della società sportiva professionistica sono in possesso di capacità finanziarie ed economiche tali da poter far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, agli impegni delle attività imprenditoriali correlate, rappresentate:
i) dai costi medi sostenuti dalla società nelle ultime tre (3) stagioni sportive e nell’ambito della medesima categoria in cui milita al momento della acquisizione; ovvero in assenza delle condizioni di cui alla lettera i) che precede:
ii) dal costo medio sostenuto dalle società che militano nell’ambito della Lega di appartenenza della società sportiva al momento della acquisizione della partecipazione. Tale dato sarà comunicato dalla medesima Lega di appartenenza.
e. non sono stati accertati fatti che abbiano ricondotto le risorse finanziarie impiegate ai fini dell’acquisizione da fonti diverse dall’attività economico-sociale degli acquirenti o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.
(B) Per le società di Serie B e Serie C, deposito di fideiussione bancaria in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali.
C) Per le acquisizioni di partecipazioni non inferiori al 10% del capitale di società sportive professionistiche che militano nei Campionati di Serie B e di Serie C, gli acquirenti dovranno depositare, inoltre, il piano triennale degli investimenti che intendono sviluppare, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, con indicazione della relativa copertura finanziaria.
Le acquisizioni di partecipazioni non inferiori al 10% del capitale di società sportive professionistiche nonché tutta la documentazione attestante i requisiti sopra indicati e, per le società di Serie B e di Serie C, la fideiussione bancaria ed il piano triennale degli investimenti dovranno essere presentate, ai fini sportivi, alla F.I.G.C. entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta acquisizione della partecipazione.
Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti. La Commissione è formata da 5 componenti effettivi e da 3 componenti supplenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. Laddove le attività di verifica fossero particolarmente complesse, la Commissione potrà avvalersi dell’ulteriore supporto dei componenti supplenti. L’esito delle verifiche svolte della Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.
Nessuna attività, a rilevanza federale e/o comunque che determini effetti in ambito federale, potrà essere svolta dagli acquirenti fino all’esito delle verifiche della Commissione a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio di quote che precede nonché fino alla approvazione da parte della FIGC. La Commissione si esprimerà sulla base dei documenti e delle autocertificazioni pervenute.
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