Ai sensi del Manuale delle Licenze Nazionali il Catania e tutte le società di Lega Pro devono, entro il termine del 16 settembre 2019, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati della competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2019 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati della competente Lega per la mensilità di giugno 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
2) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2019, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
3) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° maggio 2019-30 giugno 2019, e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto: Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento.
4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2019/2020.
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