La Lega Pro fissa i criteri per l’ammissione al campionato di Serie C 2019/20:
Per ottenere l’ammissione al Campionato Serie C ogni società sportiva professionistica, in possesso del necessario titolo sportivo, deve ottemperare alle disposizioni – afferenti criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi ed organizzativi – previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativo alla stagione sportiva 2019/2020.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C. per la stagione 2019/2020 è particolarmente rigoroso quanto agli adempimenti richiesti per l’ammissione e quanto alle scadenze ivi indicate; la F.I.G.C. ha più volte evidenziato come l’inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti di cui al Titolo I), par. I, lett. A, B, C ed E e par. II, lett. A, C, E e G, Titolo II), lett. A e Titolo III), lett. A del Sistema Licenze Nazionali determini la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2019/2020.
Si precisa che le disposizioni di cui al presente Comunicato Ufficiale non trovano applicazione per le seconde squadre di società di Serie A che, in forza delle disposizioni federali, potranno essere ammesse a partecipare al Campionato Serie C 2019/2020.
1. Adempimenti legali ed economico-finanziari
Le società sportive sono tenute ad attenersi, ai fini della predisposizione e del deposito della documentazione per l’ammissione al campionato, alle disposizioni che, per la stagione sportiva 2019/2020, il Consiglio Federale ha emanato, con l’approvazione del Sistema Licenze Nazionali pubblicato con Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 31/A del 18 dicembre 2018 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 168/L del 21 dicembre 2018), n. 88/A del 2 aprile 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 230/L del 5 aprile 2019), n. 101/A del 17 aprile 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 247/L del 23 aprile 2019) e n. 131/A del 24 maggio 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 281/L del 27 maggio 2019). 287/657 Tenuto conto, pertanto, delle disposizioni inderogabili fissate nel Sistema Licenze Nazionali, le società sportive, con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Lega Pro, entro il termine del 24 giugno 2019, devono:
A) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato Serie C 2019/2020, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono provvedere al versamento della quota associativa alla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle quote di partecipazione al Campionato Serie C. Si rappresenta sin d’ora che, contestualmente alla domanda di ammissione, dovranno esser depositati i titoli di pagamento delle predette quote nei termini e con le modalità indicate al punto A.4 che segue.
A.1) Il deposito della domanda di ammissione entro il termine ultimo ed essenziale del 24 giugno 2019 è inderogabile e perentorio; ai sensi di quanto previsto dalla disposizione di cui al Titolo I lett. G) del Sistema Licenze Nazionali 2019/2020, il termine è posto a pena di decadenza e, pertanto, la sua inosservanza determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2019/2020.
A.2) La domanda di ammissione al Campionato Serie C 2019/2020 contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale, predisposta in conformità al modello allegato al presente comunicato (e comunque scaricabile dal sito internet di Lega Pro), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva e depositata, presso la sede della Lega Pro, unitamente ai predetti titoli di pagamento. Qualora il deposito venga effettuato tramite fax o posta elettronica certificata con firma digitale in formato p7m, la società è tenuta a far pervenire successivamente l’originale della domanda di ammissione. Il modulo contenente la domanda di ammissione, in quanto utilizzato indistintamente da ogni società sportiva che richiede l’ammissione, non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni.
A.3) La sottoscrizione della domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio che deve, altresì, attestare la sussistenza dei poteri di legale rappresentanza in capo al soggetto sottoscrittore.
A.4) L’importo complessivamente dovuto ai fini dell’ammissione, per la stagione sportiva 2019/2020, è costituito da una quota associativa (associazione alla Lega Pro) e da una quota di partecipazione al Campionato Serie C (che consente la disputa delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro nella medesima stagione). Per le sole società sportive che non erano associate alla Lega Pro nella stagione 2018/2019 è previsto il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C. 287/658
Società associata alla Lega Pro nella stagione 2018/2019
– Quota associativa € 5.000,00 – Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro € 55.000,00 ______________ Totale € 60.000,00 Termini di versamento: – € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 24 giugno 2019, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico. – € 25.000,00, a titolo di acconto della quota di partecipazione, da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 24 giugno 2019, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico. – € 30.000,00, a saldo della quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, in n. 6 ratei di € 5.000,00 ciascuno con scadenza rispettivamente 30 luglio 2019, 30 agosto 2019, 30 settembre 2019, 30 ottobre 2019, 30 novembre 2019 e 30 dicembre 2019; in difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico.
Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2018/2019
– Quota associativa € 5.000,00 – Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro € 55.000,00 – Quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C € 45.000,00 —————— Totale € 105.000,00 Termini di versamento: – € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 24 giugno 2019, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico. – € 70.000,00, a titolo di quota di partecipazione ordinaria per l’intero e acconto della quota di partecipazione straordinaria, da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 24 giugno 2019, unicamente con assegno 287/659 circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico. – € 30.000,00, a titolo di saldo della quota di partecipazione straordinaria, da versarsi, tramite bonifico bancario, in n. 6 ratei di € 5.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente 30 luglio 2019, 30 agosto 2019, 30 settembre 2019, 30 ottobre 2019, 30 novembre 2019 e 30 dicembre 2019; in difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico. Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la stagione sportiva 2019/2020, la quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C, hanno diritto al rimborso di tale quota, nella misura del 50%, nel caso in cui le stesse, al termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e vengano ammesse a partecipare al campionato della categoria inferiore (LND). Si precisa che tale rimborso, da corrispondersi entro il 30 dicembre 2020, non è previsto a favore di quelle società sportive che, ancorché si trovino a disputare il campionato della LND nella stagione sportiva 2020/2021, abbiano subito penalizzazioni o altri provvedimenti disciplinari da parte di organi di Giustizia Sportiva relativi alla precedente stagione (fatta eccezione per i provvedimenti del Giudice Sportivo).
B) Depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da: a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. b3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. 287/660 L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.
B.2) Si precisa che non potrà farsi luogo, per quanto riguarda detta garanzia, ad operazioni di compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega, con utilizzo di saldi attivi della campagna trasferimenti o con altri crediti comunque vantati a qualsivoglia titolo.
B.3) La garanzia richiesta per l’ammissione al Campionato dovrà essere rilasciata nell’interesse delle società, fermo restando che l’eventuale escussione non potrà mai realizzare indebitamento della società verso la garante, essendo l’eventuale controgaranzia prestata da terzi.
B.4) La garanzia deve esplicare efficacia fino a tutto il 31 ottobre 2020 e deve essere redatta dalla garante su propria carta intestata in conformità ai modelli rispettivamente predisposti per banche, società assicurative e società ex art. 106 TUB, resi disponibili dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n.107/A del 3 maggio 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 254/L del 6 maggio 2019) e scaricabili dal sito internet della Lega; il testo della garanzia non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni rispetto al modello predisposto in quanto le pattuizioni contrattuali ivi previste sono essenziali ed inderogabili.
B.5) Come previsto al par. 18 dell’allegato A) al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 117/A del 16 maggio 2019, qualora nel corso della stagione sportiva il “monte ingaggi” di una società (compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati) superi l’importo di euro 1.000.000,00, la stessa dovrà depositare una o più fideiussioni integrative, redatte secondo il modello predisposto dalla Lega Pro e reso noto successivamente, a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto al suddetto massimale; l’omesso deposito della fideiussione integrativa non consentirà la ratifica dei contratti i cui compensi lordi, fissi e variabili, determineranno il superamento del massimale. Ai fini del raggiungimento del massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore. Per la disciplina e i termini di deposito delle garanzie integrative si richiama quanto espressamente disposto ai par. 18 e 19 dell’allegato A) al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 117/A del 16 maggio 2019.
C) Depositare la “dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B” e/o ammissione ad una lega superiore nella stagione sportiva 2020/2021. La dichiarazione di tale espressa accettazione risulta testualmente già inserita nel modello previsto per la domanda di ammissione al Campionato per la stagione 2019/2020 e vincola la società per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga 287/661 nell’organico della Serie B o della Serie A.
C.1) Si conferma, pertanto, la normativa che prevede, a carico della società partecipante al Campionato Serie C 2019/2020, nel caso di promozione della stessa in Serie B al termine del suddetto Campionato e/o ammissione ad una lega superiore nella stagione 2020/2021, una minor contribuzione (distribuzione di proventi) da parte della Lega competente per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sempre che la società sportiva rimanga nell’organico della Serie B o della Serie A nelle predette stagioni. La minor contribuzione andrà a costituire il c.d. “contributo di mutualità”, che sarà pari ad € 516.456,90 per stagione sportiva, nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza (comunque conseguito) e ad € 774.685,35 per stagione sportiva, nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei play off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso, anche per eventuale ripescaggio, alla Lega superiore. Gli indicati importi dovranno essere trattenuti dalla Lega competente e da questa versati alla Lega Pro in due tranche di uguale importo, la prima entro il 1° dicembre e la seconda entro il 1° giugno della stagione sportiva successiva.
C.2) Le disposizioni regolamentari, confermate anche per la stagione sportiva 2019/2020, prevedono, altresì, che le società retrocesse alla Lega Pro non debbano percepire importi a titolo di “contributo di mutualità” nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori.
****** Si rappresenta che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, il Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C. impone l’effettuazione degli adempimenti ivi previsti entro termini essenziali e perentori talché, in caso di inadempimenti e/o adempimenti tardivi, non verrà concessa la Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato Serie C.******
2. Impiantistica e organizzazione societaria
Per quanto concerne i Criteri Infrastrutturali (Titolo II) ed i Criteri Sportivi e Organizzativi (Titolo III) di cui al Sistema Licenze Nazionali 2019/2020, si richiama in toto quanto disposto dalla F.I.G.C. con i Comunicati Ufficiali n. 31/A del 18 dicembre 2018 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 168/L del 21 dicembre 2018), n. 88/A del 2 aprile 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 287/662 230/L del 5 aprile 2019), n. 101/A del 17 aprile 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 247/L del 23 aprile 2019) e n. 131/A del 24 maggio 2019 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 281/L del 27 maggio 2019). In ogni caso, le società sportive sono obbligate a depositare anche presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 17 giugno 2019, tutta la documentazione relativa all’impianto sportivo inviata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della F.I.G.C., ovvero: – la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, rilasciata dall’Ente proprietario dello stesso; – la licenza d’uso ai sensi dell’art. 68 del TULPS, con indicazione della capienza e specificazione del numero dei posti nei vari settori (inclusi quelli riservati alla stampa sportiva ed agli spettatori diversamente abili) corrispondenti al verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, valida per tutta l’attività agonistica organizzata dalla Lega Pro, ivi comprese espressamente le eventuali gare di Play Off e Play Out, nel rispetto di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018; – i verbali rilasciati dalle competenti Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del TULPS e richiamati nella licenza d’uso; – l’eventuale istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività, per la stagione sportiva 2019/2020, in un impianto non ubicato nel proprio comune, ma situato comunque nella regione in cui ha sede la società ovvero in una regione confinante, qualora la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune; l’istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti che precedono nonché dal nulla osta del Prefetto relativamente all’impianto prescelto.
L’inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento a uno solo degli adempimenti previsti nei confronti della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2019/2020.
Con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 88/A del 2 aprile 2019, all’Allegato C) è stata prevista la facoltà della Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C., di concedere deroga alle disposizioni previste per l’impianto di illuminazione (punto 8 Criteri Infrastrutturali), nonché per la capienza e i requisiti stadio (punto 16 Criteri Infrastrutturali) nel caso in cui siano in corso lavori di ammodernamento, ristrutturazione e/o ampliamento finalizzati a rendere l’impianto conforme ai requisiti rispettivamente previsti, sulla base di un progetto già approvato dalle Autorità competenti. Ferma restando ogni opportuna valutazione della Lega, in ragione della documentazione allegata, in ordine alla concessione della deroga, le relative istanze debbono essere depositate entro il 20 giugno 2019, corredate dalla seguente documentazione: • verbale di approvazione preliminare del progetto da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli; 287/663 • certificazione da parte dell’ente appaltante (società sportiva o comune) che le procedure amministrative per autorizzazioni e permessi sono siano state assolte positivamente; • verbale di inizio lavori o, in alternativa, verbale di affidamento dei lavori riportante la data di inizio prevista; questi documenti riporteranno la data di conclusione lavori impegnativa per la ditta esecutrice; • stato di avanzamento dei lavori, qualora già avviati. Laddove la data di conclusione sia successiva al 31 luglio 2019, ovvero cada all’interno del periodo di attività della stagione sportiva 2019/2020, dovranno inoltre essere prodotti un verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli che attesti l’agibilità dello Stadio con spettatori anche in presenza di un cantiere ed il nulla-osta della locale Questura alla disputa delle partite. Inoltre, entro il 15 giugno 2019, devono essere trasmessi alla Lega Italiana Calcio Professionistico i seguenti documenti in quanto necessari per la certificazione del rispetto dei criteri infrastrutturali, come da allegato A) al Sistema Licenze Nazionali 2019/2020: – copia dei contratti per la fornitura dei servizi di ticketing (bigliettazione nominativa), controllo accessi (tornelli o palmari) e stewarding per la stagione 2019/2020. Nel caso in cui i contratti non risultino ancora sottoscritti, la società dovrà trasmettere, per ciascun rapporto di fornitura, dichiarazione, come da modello allegato al presente Comunicato, contenente l’impegno a far pervenire in Lega la copia del contratto sottoscritto almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività agonistica ufficiale; – certificazione dell’accettazione, da parte delle autorità competenti per l’ordine pubblico, del sistema di videosorveglianza e delle soluzioni adottate per la separazione strutturale delle tifoserie (recinzione dell’area riservata o “di prefiltraggio”); – certificato FIFA Quality PRO in corso di validità, in caso di utilizzo di stadio dotato di manto erboso artificiale; – certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2018, delle dimensioni del rettangolo di gioco, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella conforme al modello allegato; – dichiarazione impegnativa al mantenimento in efficienza del terreno di gioco, con autorizzazione ad interventi in surroga da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico qualora ritenuti necessari da quest’ultima, con riaddebito delle spese; – dichiarazione impegnativa a provvedere, in caso di precipitazioni nevose, allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara; 287/664 – certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2018, dei livelli d’illuminamento garantiti dal relativo impianto, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella dei valori d’illuminamento conforme al modello allegato; nella stessa certificazione dovrà essere attestata la presenza permanente, nell’impianto, di due sorgenti di alimentazione elettrica distinte, una delle quali costituita da un gruppo elettrogeno in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori minimi richiesti per l’illuminazione del terreno di gioco in caso di assenza di alimentazione da sorgente primaria; – certificazione delle “proprietà antiscivolo” della pavimentazione degli spogliatoi squadre ed arbitri e della pavimentazione del percorso che dagli stessi conduce al terreno di gioco.
3. Ulteriore documentazione da depositare entro il 24 giugno 2019
Entro il 24 giugno 2019 le società sportive devono depositare presso Lega Italiana Calcio Professionistico, unitamente alla domanda di ammissione, i seguenti documenti: a) modulo “Censimento” sottoscritto da tutti i dirigenti e collaboratori ivi inseriti, corredato da copia dello Statuto vigente; b) modulo “Organi statutari di rappresentanza legale e poteri di firma”, sottoscritto dai soggetti ivi inseriti e corredato dalla visura camerale vigente, da copia autentica del verbale dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali sono intervenute le nomine degli organi suddetti nonché le eventuali deleghe o procure conferite; c) modulo “Foglio Notizie”; d) modulo di “Autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F.”, che dovrà essere sottoscritto da tutti i dirigenti e collaboratori della società, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità di ogni singolo interessato; e) modulo “Dichiarazione di conformità impianto e servizi”. Tutta la modulistica di cui al presente paragrafo è scaricabile dal sito internet della Lega Pro.
4. Codice di Autoregolamentazione
Con la domanda di ammissione al Campionato, le società sportive si impegnano, incondizionatamente sin dal momento dell’ammissione, a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro 2019/2020, che verrà approvato dalla Assemblea delle società e reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, la società sportiva sarà 287/665 tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva.
5. Codice Etico
Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, aderiscono incondizionatamente al Codice Etico vigente della Lega Pro e si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute. Le società sportive sono, altresì, obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l’accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l’impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al paragrafo che precede potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del Codice Etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva. L’inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva.
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Mi Chiedo cosa Fanno con Tutti questi Milioni di Iscrizione tra Serie A, B, C. Poi Lasciano senza possibilità di Vedere le Semifinali dei Playoff di Lega Pro Tramite la Rai. Che Vergogna. Un’ intera Regione della Sicilia non ha Potuto Vedere la Diretta su Rai Sport di Trapani-Catania Catania. Migliaia di Tifosi del Catania causa Capienza Stadio di Trapani di 7000 posti non hanno potuto neanche avere il piacere di Vederla in TV. La Rai ha Eleven Sport che è Risultata una Vergogna e che nessuno dal Prossimo Anno non spenderà un solo Euro per L’ abbonamento
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