REGGINA 3-1 VITERBESE: risultato formalmente omologato, ricorso laziali respinto

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Giudice

La Viterbese aveva formalmente presentato reclamo, chiedendo la ripetizione della gara persa per 3-1 contro la Reggina, a causa di un gol ritenuto irregolarmente convalidato ai calabresi. Il Giudice Sportivo, però, lo ha ritenuto inammissibile fornendo le seguenti motivazioni:

“La fattispecie in oggetto non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l’art. 29 comma 3 del CGS, che esclude testualmente ed espressamente la competenza sanzionatoria del Giudice Sportivo per “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco”. Di conseguenza, l’arbitro è riconosciuto come unico soggetto abilitato ad assegnare la segnatura di una rete e solo una sua contraria decisione (assunta nell’ambito dei tempi della medesima gara) può revocarne gli effetti. Tale considerazione, oltre che dal chiaro testo normativo innanzi citato, è confermata dall’introduzione nel campionato di massima serie della “Gol line Technology” e del “VAR” proprio per consentire all’arbitro, nei casi di errore grave, di rivedere la sua decisione nell’ambito della gara, terminata la quale le sue decisioni di natura tecnica e disciplinare assumono carattere di irrevocabilità”.

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