DECRETO-LEGGE RIPESCAGGI: entrato ufficialmente in vigore, il testo integrale

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Giudice

Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. (18G00143) (GU Serie Generale n.233 del 06-10-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalita’
della giustizia amministrativa, nonche’ della difesa del Comitato
olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione
amministrativa, anche in relazione all’esigenza di assicurare un
veloce e agevole raccordo con l’impugnazione in sede giurisdizionale
delle decisioni sportive concernenti l’ammissione od esclusione dalle
competizioni o dai campionati delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento
dei campionati in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi
e forniture», sono inserite le seguenti: «nonche’ i provvedimenti di
ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle
societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»;
b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) e’
aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche.»;
c) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) e’
aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche.»;
d) all’articolo 62, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nelle controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera
z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure
cautelari ai sensi dell’articolo 56, finche’ efficaci ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo, nonche’ contro quelli di cui
all’articolo 61, finche’ efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo, e’ ammesso l’appello al Consiglio di Stato nei soli casi in
cui l’esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi
gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione
collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni
formalita’, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene
ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento
cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi
dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.».
2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si puo’ avvalere
del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n.
280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed
alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta
esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta
salva la possibilita’ che lo statuto e i regolamenti del CONI e
conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e
16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi
di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2
comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e
le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo,
siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale
termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per
respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e’ priva
di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei
successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai
principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1,
2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso.
Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva
aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con
gli effetti di cui all’articolo 11, comma 2, del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Decorso tale termine la domanda non e’ piu’ proponibile. Entro lo
stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le
decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente
all’entrata in vigore del presente decreto per le quali siano
pendenti i termini di impugnazione.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita’ interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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