AVELLINO: ricorso al Collegio di Garanzia, chiedendo anche la riammissione in B

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Tifosi Avellino a Catania

Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport depositato dall’Avellino. La ricorrente chiede:

– di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e/o l’erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine ed il medesimo regime sanzionatorio anche all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., con la quale veniva concesso termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione della garanzia fideiussoria alle società contraenti la Fideiussione emessa da Finworld s.p.a. e statuito, per l’eventuale inosservanza le sole sanzioni dell’ammenda e/o della penalizzazione, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti all’impugnato comunicato, ivi compresi tutti quelli relativi al procedimento di valutazione dei requisiti per l’ammissione e rilascio delle Licenze Nazionali, così come previsti dalla delibera di cui al C.U. n. 27 del 13 aprile 2018 integrata dalla delibera di cui al C.U. 49 del 24 maggio 2018, anch’essi da ritenersi qui impugnati quali atti connessi e presupposti, come predisposti, emanati ed attuati dalla FIGC.

– per l’effetto, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione della predetta Società al Campionato di Serie B 2018/2019, anche in sovrannumero, previa concessione alla stessa della relativa Licenza Nazionale per l’evidente disparità di trattamento, così come diffusamente argomentato in narrativa;

– in subordine, di annullare l’impugnata delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine ed il medesimo regime sanzionatorio anche all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., ordinando alla FIGC di adottare ogni provvedimento consequenziale all’accoglimento del presente ricorso ed utile ai fini dell’ammissione, anche in sovrannumero, della società esponente al Campionato di Serie B 2018/2019, stante l’acclarata disparità di trattamento così come meglio ed ampiamente illustrata con i motivi che precedono.

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