Nota ufficiale Coni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 025/CFA del 29 agosto 2018, che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i gravami proposti dalla medesima Virtus Entella, nonché dalla Società A.C. Cesena S.p.A., contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 10/TFN del 25 luglio u.s. (che aveva inflitto al Cesena la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2018/2019, per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS FIGC), e, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla società Cesena S.p.A., ha rimesso gli atti al Giudice di primo grado endofederale.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
– in via cautelare, di sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti del provvedimento con cui la Lega di Serie B ha disposto il calendario del prossimo campionato 2018/2019 e di sospendere così la prosecuzione di detto campionato, assumendo ogni altro provvedimento – anche con riferimento al campionato di Lega Pro – ritenuto idoneo a consentire la concreta applicazione dei provvedimenti della giustizia sportiva, nonché la conseguente trattazione in termini brevi del presente giudizio, ex art. 60, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, ritenuti sussistenti i motivi di urgenza;
– nel merito:
di cassare la decisione impugnata della CFA FIGC, che ha disposto la rimessione al TFN – Sezione Disciplinare per ragioni di litisconsorzio necessario del procedimento, ponendo la stessa nel nulla;
di prendere in esame i motivi proposti dalla società Virtus Entella contro la decisione di primo grado del TFN – Sez. Disciplinare n. 10/2018 del 25 luglio u.s. e, per l’effetto, in accoglimento degli stessi, di confermare alla società sportiva A.C. Cesena SpA la penalizzazione di 15 punti in classifica, da scontare – in riforma rispetto a quanto stabilito dal TFN – nella s.s. 2017/2018, con ogni statuizione connessa e conseguente – se di competenza – diretta alla ridefinizione della classifica per la suddetta stagione sportiva 2017/2018.
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