AVV. CAVALLARO: “Caso Catania, prevale la tutela delle società aventi titolo al ripescaggio”

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Giudice

Riceviamo e pubblichiamo alcune riflessioni sulla vicenda ripescaggi a firma di Nicola Cavallaro, avvocato del Foro di Bergamo, con competenza in Diritto Comparato e dello Sport:

Come è noto, col comunicato ufficiale numero 49 di quest’anno la FIGC ha deliberato di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019, il tutto dopo avere richiamato il comunicato ufficiale n. 48 del 13 agosto 2018 con il quale è stato deliberato “di annullare le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018 e di modificare con effetto immediato, d’intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)”. Non si intende in questa sede rimarcare quanto già ampiamente commentato nella stampa sportiva e giuridico – sportiva in merito alla inammissibilità di una modifica di norme sportive per situazioni ormai pendenti, alla irritualità di una delibera che annuncia con effetto immediato una modifica, tanto più quando e’ ancora presente una situazione straordinaria di commissariamento (inoltre con una serie A a 20 squadre risulterebbe illogico ovvero ‘non giustamente piramidale’ che la serie c.d. cadetta abbia un format con un numero inferiore a 19 squadre).

Si vuole piuttosto valutare la portata dei richiami del comunicato FIGC in questione a volere scongiurare “il rischio del possibile andirivieni dei partecipanti e del conseguente grave vulnus al diritto dei soggetti già ammessi di poter organizzare tempestivamente e proficuamente la rispettiva attività”, nonché a volere ritenere “che sussistano concreti rischi per il tempestivo avvio del Campionato di Serie B”. In primo luogo, si osserva che nel nostro ordinamento sportivo non è stato in senso proprio ancora effettivamente introdotto ovvero tipizzato un autonomo principio di tutela della stabilità e della continuità della competizione sportiva, a differenza di altri ordinamenti (ad esempio, in Brasile, a seguito della riforma del Codice di Giustizia Sportiva); in secondo luogo, laddove si sia voluto far confluire tale esigenza nel volere eliminare rischi rispetto all’avvio del campionato di serie B, si rileva che il requisito dell’urgenza non possa trovare tutela laddove l’inerente rischio derivi da una attività annunciata ovvero venga – anche se soltanto come effetto non voluto ovvero consequenziale di altra attività – precostituito. Preannunciare una modifica (peraltro sub accertamento di legittimità) di un format per il campionato di serie B e – una volta che questo venga avviato – invocare a quel punto la necessità e l’urgenza di non alterare un campionato, ormai iniziato, priva di materialità e di apprezzamento giuridico il requisito del rischio e della urgenza, che tale non è perché effetto di una attività evitabile e, per l’appunto, preannunciata. Alla luce di tutto ciò, si confida – si intende nel pieno rispetto delle decisioni, della indipendenza ed autonomia degli organi di giustizia sportiva – che nel valutare le istanze delle società, aventi titolo al ripescaggio, non si invochino argomenti di sopravvenuta urgenza, per quanto spiegato, ma si decida nel merito della ammissibilità o meno del cambiamento di un format di un campionato per situazioni già pendenti.

Si ringrazia l’avv. Nicola Cavallaro per il prezioso e gentile contributo offerto.

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