E’ giunta l’ordinanza cautelare riguardante il ricorso della Vibonese al TAR del Lazio, a seguito dell’annullamento della decisione resa dalla Corte di Appello della FIGC del 30 agosto di retrocedere all’ultimo posto la società A.C.R. Messina nel campionato di Lega Pro 2016/17 determinando così la reintegrazione della stessa Vibonese all’attuale campionato di Serie C: l’ordinanza è stata però respinta.
Questo si legge nel documento ufficiale:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8704 del 2017, proposto da:
U.S. Vibonese Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cacciotti, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
contro
Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Chiara Faggi, con domicilio eletto presso lo studio Placidi Srl in Roma, via Cosseria N. 2;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto in Roma, via Panama 58;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli N. 2;
nei confronti di
Associazioni Riunite Messina srl, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della decisione prot. n. 00762/17 del 15/09/2017 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI e di tutti gli atti comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro e di Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e di C.O.N.I.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il decreto cautelare n. 5005/2017 con cui è stata respinta la domanda cautelare ex art. 56 del c.p.a.
Considerato che i presupposti richiesti dall’art. 55 del c.p.a., ad un esame proprio della sede cautelare, non appaiono sussistenti sia in relazione al fumus boni iuris, sia in relazione al periculum in mora;
ritenuto che, con riguardo a tale ultimo requisito, il danno prospettato da parte ricorrente appare recessivo rispetto all’interesse della Federazione e della Lega Pro all’ordinato svolgimento di due campionati, ormai iniziati, essendo state svolte, per entrambi, 5 giornate di calendario;
ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
Respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere”.
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