CATANIA: ottenimento Licenza Nazionale. Punto per punto, tutti gli adempimenti da effettuare

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Come noto le società, per partecipare al Campionato di Divisione Unica stagione sportiva 2017/2018, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare adempimenti ben precisi in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi ed organizzativi. Ecco tutti gli adempimenti che deve effettuare il Calcio Catania in quest’ottica (alcuni sono già stati effettuati, ndr):

A) Le società devono, entro il termine del 23 maggio 2017…

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2017 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo. Non concorrono alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2015 e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2017, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo. Non concorrono alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2017…

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all’anno d’imposta 2016 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2016, trasmessa entro il 28 febbraio 2017, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00. In caso di mancato deposito anche di uno solo dei suddetti documenti, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2017.

C) Le società devono, entro il termine del 12 giugno 2017…

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2016, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. Ai fini della determinazione del rapporto PA al 31 dicembre 2016 saranno esclusi dall’attivo patrimoniale:

-gli investimenti nell’impiantistica sportiva (stadio e centri sportivi di allenamento), relativi alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la costruzione/ristrutturazione/manutenzione straordinaria di impianti di proprietà o per la ristrutturazione/manutenzione straordinaria di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi;

-gli investimenti per l’acquisizione dei diritti dell’archivio audiovisivo (c.d. Library). L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,18 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2017. Per le società della Divisione Unica il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, il termine del 12 giugno 2017 sopra indicato è differito al 26 giugno 2017, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 16 giugno 2017 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al 30 giugno 2017. L’inosservanza del termine del 26 giugno 2017, da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2017/2018. Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 7 luglio 2017, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

a) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

c) con aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato. L’importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 5 luglio 2017 e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del 5 luglio 2017. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del 7 luglio 2017. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di 4 acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2017/2018; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Potrà essere utilizzato anche il saldo positivo al 5 luglio 2017 derivante da operazioni di trasferimento internazionale di calciatori concluse entro il 31 marzo 2017. Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza tra gli importi incassati alla data del 5 luglio 2017 riguardanti le operazioni attive e i debiti scaduti alla medesima data riguardanti le operazioni passive. Ai fini del calcolo del saldo le società dovranno depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico entro il 5 luglio 2017 la documentazione relativa alle suddette operazioni di trasferimento internazionale di calciatori. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Co.Vi.So.C. dalla suddetta Lega entro il termine del 7 luglio 2017.

D) Le società devono, entro il termine del 26 giugno 2017…

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2017, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2016, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2017, ove non sia stata depositata in precedenza. Non concorrono alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a), b), c), e d) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2017 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l’esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, corredata dagli accordi contrattuali delle figure sottoindicate, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall’1 luglio 2016 al 31 maggio 2017 al Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing e la documentazione attestante il pagamento del servizio per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. I depositi qui previsti dovranno essere effettuati per le sole figure non ricomprese in quelle del precedente punto 2). L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è 6 sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2017/2018.

E) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2017…

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2017/2018, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al campionato di Divisione Unica;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2016, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2016, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2016, nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relativi a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2017 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2016-30 aprile 2017 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla 8 documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2017. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agente della riscossione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2015 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

9) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. Nel corso della stagione sportiva, la garanzia sarà integrata in relazione all’aumento dei compensi contrattuali lordi dei tesserati con le seguenti modalità:

-al superamento dell’importo di euro 1.500.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la garanzia verrà aumentata nella misura del 30% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.500.000,00, pena la mancata ratifica dei contratti;

-al superamento dell’importo di euro 2.000.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la garanzia verrà aumentata nella misura del 50% dell’eccedenza rispetto ad euro 2.000.000,00, pena la mancata ratifica dei contratti;

-al superamento dell’importo di euro 3.000.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la garanzia verrà aumentata nella misura del 100% dell’eccedenza rispetto ad euro 3.000.000,00, pena la mancata ratifica dei contratti;

10) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

11) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle liquidazioni periodiche dell’IVA relative all’anno d’imposta 2016 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2016, trasmessa entro il 28 febbraio 2017, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2017. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018;

12) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del 10 consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

13) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 12) e 13), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

F) Le società devono, entro il termine del 7 luglio 2017…

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2016, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva; 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. C), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

A) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 30 giugno 2017:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l’assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del 26 giugno 2017 i debiti di cui al punto 1). L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l’inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2017/2018.

B) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 4 settembre 2017, l’assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2017. Le società devono, entro il termine del 4 settembre 2017, depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per la mensilità di giugno 2017. L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le suddette mensilità costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2017/2018.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Le società della Divisione Unica, devono effettuare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione. L’inosservanza del suddetto termine, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

A) Le società devono, entro il termine del 21 agosto 2017, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2017 o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, 18 dovuti ai tesserati, per il mese di giugno 2017, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l’esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2017 al Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l’esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing e la documentazione attestante il pagamento del servizio per la mensilità di giugno 2017 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. I depositi qui previsti dovranno essere effettuati per le sole figure non ricomprese in quelle del precedente punto 1);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti 19 impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi.;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2017, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° maggio 2017-30 giugno 2017, e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 3): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di 20 transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2017. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing. L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

VI) NORME PROGRAMMATICHE SUL FAIR PLAY FINANZIARIO

Con riferimento al processo di implementazione del Sistema delle Licenze Nazionali, di progressivo allineamento al Sistema del Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA e di una graduale introduzione di ulteriori indicatori di controllo dell’equilibrio finanziario ed economico, si richiama il programma per le società di Divisione Unica, come definito nei Comunicati Ufficiali n. 239/A del 27 aprile 2015 e n. 368/A del 26 aprile 2016.

A) Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, saranno presi in considerazione i seguenti ulteriori requisiti:

1) assenza di debiti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere scaduti alla data del 31 marzo 2018 relativi a corrispettivi dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori anche a titolo di “indennità di formazione” e di “contributi di solidarietà”, di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA;

2) rispetto dell’indicatore di Liquidità, nella misura minima di 0,6 stabilita dal Comunicato Ufficiale n. 370/A del 2 maggio 2016.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società della Divisione Unica devono, entro il termine del 20 giugno 2017, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante: a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero; b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2017/2018 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto, e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2017/2018 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società. La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 26 giugno 2017, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 26 giugno 2017, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2016/2017, se non se ne rendano necessarie ulteriori. Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Divisione Unica o la società sia una retrocessa dalla Serie B alla Divisione Unica la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2016/2017. L’inosservanza del termine del 20 giugno 2017, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è 22 sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

B) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, anche per gli impianti in deroga, vengano meno le condizioni previste dai punti 1) o 2) del presente Titolo II), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società. L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto;

b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2017/2018 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

c) licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;

d) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2016/2017, se non se ne rendano necessarie ulteriori. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico. C) Il procedimento di cui alla lett. B) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturale degli impianti. Dopo la disputa di quattro gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciatarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF. D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2017/2018 sia nel corso della stagione sportiva 2017/2018, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come 23 criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico. Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi, entro il temine del 2 ottobre 2017, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00. In caso di concessione della Licenza Nazionale, la Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà, entro il termine del 2 ottobre 2017, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza entro il termine dell’1 febbraio 2018. La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 16 febbraio 2018, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”. L’inosservanza del termine dell’1 febbraio 2018, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri “B” di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA

Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le società di Divisione Unica dovranno disporre di un impianto conforme ai requisiti di cui all’allegato sub A), secondo le linee guida introdotte con il Comunicato Ufficiale n. 94/A del 30 novembre 2016.

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La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante fax o posta elettronica certificata.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società della Divisione Unica devono, entro il termine del 26 giugno 2017, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2017/2018:

a) l’impegno a partecipare al Campionato Berretti;

b) l’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17 e Nazionali Under 15;

c) l’impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2017/2018. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l’impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2017/2018 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l’impegno a tesserare, all’interno del proprio settore giovanile, almeno 20 calciatrici Under 12; In alternativa l’impegno di cui alla lettera e) è rispettato:

– se la società richiedente la Licenza Nazionale acquisisce il titolo sportivo, ovvero partecipazioni di controllo, di una società di calcio femminile affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai Campionati di Serie A o Serie B o Serie C;

– se la società richiedente la Licenza Nazionale conclude accordi di licenza, per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi validi per la stagione sportiva 2017/2018, con società di calcio femminile affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai Campionati di Serie A o Serie B o Serie C, con sede nella stessa provincia. In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante la società di calcio femminile, corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l’assunzione da parte della società richiedente la Licenza Nazionale di tutti gli oneri di gestione della società licenziataria;

– se la società richiedente la Licenza Nazionale conclude accordi di collaborazione, validi per la stagione sportiva 2017/2018 con uno o più Gruppi Sportivi Scolastici affiliati alla F.I.G.C., con sede nella stessa provincia. Complessivamente devono risultare tesserate attraverso i Gruppi Sportivi 25 Scolastici almeno 20 calciatrici Under 12. In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante il Gruppo Sportivo Scolastico, corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l’assunzione da parte della società richiedente la Licenza Nazionale di tutti gli oneri di gestione del Gruppo Sportivo Scolastico;

f) l’impegno a promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani calciatori;

g) l’impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

h) l’impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico;

i) l’impegno a partecipare ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

l) l’impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

m) l’impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

n) l’impegno a far partecipare le figure organizzative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al punto 2), lettere e), g), l), m), n), o), p), q) e r) ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla F.I.G.C. o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo il programma approvato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. L’inosservanza del termine del 26 giugno 2017, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00. In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2017/2018:

a) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;

b) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;

c) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

d) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;

e) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;

f) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;

g) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, la scheda informativa riguardante il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

h) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 agosto 2017, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti;

i) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;

n) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all’Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing;

p) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA o Allenatore di base (ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’ambito del settore giovanile di una società professionistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un’esperienza di almeno un anno in questo ruolo presso una società professionistica. E’ consentito alle sole società neopromosse in Divisione Unica di mantenere per la stagione sportiva 2017/2018 il proprio Responsabile del settore giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche;

q) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale persona iscritta al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l’impegno a depositare, entro il termine dell’1 settembre 2017, l’organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III); t) l’impegno a depositare, entro il termine del 2 ottobre 2017, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile;

-organizzazione del settore giovanile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc…);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l’allenamento e gli incontri, ecc…);

-risorse finanziarie investite;

-programma di formazione sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17). Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), i), l), m), n), o), p), q), r). Il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria non può, in linea generale, ricoprire all’interno della società altri incarichi che compromettano la sua attività. In nessun caso, il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria potrà ricoprire il ruolo di Delegato o di Vice Delegato per la sicurezza. L’inosservanza del termine del 26 giugno 2017 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00. In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2017/2018; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), i), l), t) con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s), con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00. La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all’allegato sub C). Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative Qualora nel corso della stagione sportiva 2017/2018, una o più figure previste al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all’allegato sub C).

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2017/2018, una o più figure previste al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero 29 vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE

Al fine di promuovere l’attività e favorire lo sviluppo del Calcio Femminile le società di Divisione Unica attueranno il seguente programma:

-dalla stagione sportiva 2018/2019, dovranno tesserare almeno ulteriori 20 calciatrici Under 12, rispetto alla stagione precedente, per un totale di 40 calciatrici Under 12 o potranno avvalersi di una delle ipotesi di cui al presente Titolo III), punto 1) lettera e);

-dalla stagione sportiva 2019/2020, dovranno partecipare al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12);

-dalla stagione sportiva 2021/2022, dovranno partecipare al Campionato Allieve con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12 e la partecipazione al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile).

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro l’11 luglio 2017, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico. A tal fine, le società hanno l’onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro il 12 giugno 2017, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta. Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica 2017/2018 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione. Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del 14 luglio 2017, ore 19:00. Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 14 luglio 2017, ore 19:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Divisione Unica 2017/2018. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 14 luglio 2017, ore 19:00, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell’esame dei ricorsi. La certificazione e il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Titolo II) (Criteri Infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi entro il termine del 17 luglio 2017, ore 19:00. Le Commissioni adite esprimono, entro il 19 luglio 2017, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti. La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 20 luglio 2017. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2017/2018, è consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, da proporsi nei 31 termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

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