Riportiamo di seguito alcune informazioni legate alla quota percentuale prevista di partecipazione sull’incasso alla squadra ospitata nelle gare del campionato di Lega Pro:
Art. 5 Percentuale squadre ospitate
5.1 Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull’incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull’incasso imponibile (al netto di oneri di prevendita e iva sugli omaggi), dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 30% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.
5.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante.
5.3 Il modello C1 riepilogativo dell’incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata.
5.4 Una copia del C1 deve essere consegnata alla società ospitata.
5.5 Altra copia del C1, vistata, deve essere inviata dalla società ospitante via mail (statistiche@lega-pro.com) alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara.
5.6 La violazione delle disposizioni dei precedenti prg 5.3, 5.4 e 5.5 comportano il deferimento dalla società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva, fermo restando quanto previsto ai paragrafi seguenti.
5.7 In difetto di pagamento nei termini di cui al prg 5.1, la società ospitata, trascorsi 7 giorni dalla disputa della partita, potrà richiedere il versamento dell’importo dovuto alla Lega Pro la quale, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare l’importo accertato a carico della società ospitante ed all’accredito dello stesso sul conto/campionato della società ospitata.
5.8 In quest’ultima ipotesi la Lega Pro provvederà altresì ad addebitare sulla scheda contocampionato della società ospitante l’ulteriore importo di € 1.000,00 oltre Iva, quale corrispettivo per l’attività amministrativa-contabile necessaria per l’espletamento della procedura di cui al paragrafo 5.7 che precede.
5.9 Qualora, all’esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega non sia possibile determinare con certezza l’importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito. Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega.