PROCURA FIGC: deferiti Micena, Bonanno ed il Catania

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Figc

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

* Il Sig. MICENA NICOLO’, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.

* Il Sig. BONANNO GIUSEPPE, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A. per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle N.O.I.F.,

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

* la Società CALCIO CATANIA S.p.A.:

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Micena Nicolò, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A., e dal sig. Bonanno Giuseppe, Direttore Generale e rappresentante legale pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.;

per la violazione dell’art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle N.O.I.F. a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21 , commi 1 e 2 , del C.G.S..