LEGA PRO: stadi in regola, termini e adempimenti necessari per la prossima stagione

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Stadio Angelo Massimino, Catania

Criteri ben precisi da rispettare per quanto concerne la concessione degli stadi in vista del prossimo campionato di Lega Pro. Ecco di seguito riportati tutti i dettagli relativi:

CRITERI INFRASTRUTTURALI

 – A) Le società della Divisione Unica di Lega Pro devono, entro il termine del 20 giugno 2016:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante: a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2016/2017 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto, e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 24 giugno 2016 il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 24 giugno 2016, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2015/2016, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Divisione Unica o la società sia una retrocessa dalla Serie B alla Divisione Unica la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2015/2016.

L’inosservanza del termine del 20 giugno 2016, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

– B) Se nel corso della stagione sportiva 2016/2017 anche per gliimpianti in deroga vengano meno le condizioni previste dai punti 1) o 2) del presente Titolo II), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da: a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto; b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2016/2017 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva; c) licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto; d) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2015/2016, se non se ne rendano necessarie ulteriori. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di non accoglimento dell’istanza di deroga da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.

– C) Il procedimento di cui alla lett. B) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturale degli impianti.

Dopo la disputa di quattro gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciatarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

– D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2016/2017 sia nel corso della stagione sportiva 2016/2017, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il temine del 30 settembre 2016, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A), dovrà essere sanato entro il termine dell’1 febbraio 2017.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 16 febbraio 2017, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

L’inosservanza del termine dell’1 febbraio 2017, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri “B” di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA

Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019 le società di Divisione Unica dovranno disporre di un impianto conforme ai requisiti che saranno all’uopo stabiliti dal Consiglio Federale entro il 31 luglio 2016, e comunque in linea con quelli previsti dall’UEFA Stadium Infrastructure Regulations.