Ulteriori tratti significativi emergono dal dispositivo della sentenza del Tribunale Nazionale Federale relativamente all’inchiesta “I Treni del Gol” ed alla sanzione inflitta a Fernando Arbotti. In particolare viene specificata l’esistenza di validi presupposti per condannare il Catania, pur non emergendo prove di contatti di Arbotti con i giocatori:
“La fattispecie disciplinare contenuta nell’art. 7 CGS configura un illecito di attentato o a consumazione anticipata, in ordine al quale non è necessario che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. É quindi sufficiente il semplice tentativo, che cioè siano compiuti atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Ciò non toglie che, come è stato più volte ribadito da questo Tribunale, l’illecito per assumere rilevanza disciplinare deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Anche se la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale. Sulla base di questi principi deve convenirsi che risultano sufficientemente provati i contatti dell’Arbotti con il Di Luzio e il Delli Carri e, per loro tramite, con il Pulvirenti, mentre manca del tutto la prova dei contatti dell’Arbotti con i singoli calciatori e dell’attività da lui posta in essere per comprare le partite in questione”.
“Sicchè non può affermarsi che l’Arbotti abbia posto in essere specifici atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una delle cinque gare in esame, ovvero ad assicurare al Catania Calcio un vantaggio in classifica. Va tuttavia osservato che anche se non sono state acquisite prove del concorso dell’Arbotti nella commissione degli illeciti sportivi contestatigli, la sua condotta integra tuttavia la violazione della norma di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, secondo cui « le Società , i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà , correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere una fitta rete di contatti, telefonici e non, nella prospettiva dell’alterazione dello svolgimento e/o del risultato di una pluralità di gare costituisce, quantomeno, violazione dei fondamentali principi di lealtà , probità e correttezza. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dell’Arbotti in ordine a cinque delle sei contestazioni relative alle partite disputate dal Catania, con esclusione della partita Catania-Avellino, che vanno però derubricate a violazioni dell’art. 1 bis comma 1 CGS”.