TRENI DEL GOL: respinta istanza ricusazione Delli Carri e Arbotti

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I treni del gol, caso Catania

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini Presidente; dall’Avv. Andrea Morsillo, dall’Avv. Arturo Perugini Componenti; con l’assistenza del Sig. Claudio Cresta Segretario e con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 27 Novembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

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(13-BIS) – ISTANZA DI RICUSAZIONE PRESENTATA DA FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE AVV. SERGIO ARTICO NEL PROCEDIMENTO N. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015, CHE LO VEDE DEFERITO.
Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare, rigetta l’istanza di ricusazione proposta da Arbotti Fernando Antonio.

(61-BIS) – ISTANZA DI RICUSAZIONE PRESENTATA DA DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE AVV. SERGIO ARTICO NEL PROCEDIMENTO N. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015, CHE LO VEDE DEFERITO.
Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare, rigetta l’istanza di ricusazione proposta da Delli Carri Daniele.

Entrambe le istanze sono state respinte poichè “l’istanza di ricusazione motivata dall’astensione obbligatoria del giudicante ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. può trovare fondamento e giustificazione solo nel caso della conoscenza della causa che il giudice ha avuto in “altro grado del processo””.