Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– DELLI CARRI Daniele, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Calcio Catania S.p.A., nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
– IMPELLIZZERI Giovanni Luca, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico, per rispondere:
TUTTI
1A) della violazione di cui all’art. 9 C.G.S., perché in numero superiore a tre, si associavano tra di loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS ed effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato di calcio di serie B, nel quale era impegnata la società Calcio Catania S.p.A., mediante dazioni di denaro costituente il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli predeterminata. In particolare, PULVIRENTI Antonino in qualità di capo e promotore, DELLI CARRI Daniele e ARBOTTI Fernando Antonio, in concorso con DI LUZIO e M., con il ruolo di organizzatori, IMPELLIZZERI Giovanni Luca con il ruolo di finanziatore, COSENTINO Pablo Gustavo in qualità di partecipe. Con l’aggravante ex art. 9 comma 2 C.G.S. per DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca, quali promotori e gestori dell’associazione.
1B) per la società calcio CATANIA, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., la responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI Daniele, condotte tutte descritte nel capo che precede.
2) – gara Catania-Avellino del 29/03/2015 – s. s. 2014/2015 campionato di serie B. risultato finale 1 – 0
2A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere – all’epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B CATANIA-AVELLINO disputata il 29 marzo 2015 e terminata con il risultato di 1-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori dell’AVELLINO allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella dell’Avellino. Per tutti, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere.
2B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, CGS, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
3) – VARESE-CATANIA del 2/04/2015 – s. s. 2014/2015 Campionato di Serie B. Risultato Finale 0-3
3A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere – all’epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dai Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali,- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B VARESE – CATANIA disputata il 2 aprile 2015 e terminata con il risultato di 0-3, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del VARESE allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella del VARESE. Per tutti con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere.
3B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 3C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara VARESE-CATANIA del 2 aprile 2015.
4) – CATANIA–TRAPANI dell’11/04/2015 – s. s. 2014/2015 Campionato di Serie B. Risultato Finale 4-1
4A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere – all’epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B CATANIA-TRAPANI disputata l’11 aprile 2015 e terminata con il risultato di 4-1, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del TRAPANI allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella del Trapani. Per tutti con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere.
4B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
4C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara CATANIA-TRAPANI dell’11 aprile 2015.
5) – LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del campionato di serie B terminata 1-2
5A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere – all’epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B LATINA-CATANIA disputata il 19 aprile 2015 e terminata con il risultato di 1-2, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del LATINA allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella del Latina. Per tutti con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere.
5B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
5C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015.
6) – CATANIA-TERNANA del 24 aprile 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del campionato di serie B terminata 2-0
6A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere – all’epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori della TERNANA allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella della TERNANA. Per tutti con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere.
6B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
6C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0. 7) – CATANIA-LIVORNO del 2 maggio 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del campionato di serie B terminata 1-1
7A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere – all’epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B CATANIA-LIVORNO disputata il 2 maggio 2015 e terminata con il risultato di 1-1, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori della LIVORNO allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva. Per tutti con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere.
7B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
7C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato dal TNF nella seduta dell’11 agosto, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara CATANIALIVORNO disputata il 2 maggio 2015 e terminata con il risultato di 1-1. 8) – MESSINA – ISCHIA ISOLA VERDE DEL 18/04/2015 – S. S. 2014/2015 CAMPIONATO DI LEGA PRO. 8A) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, avendo il medesimo posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere, direttamente o per interposta persona, sulla gara MESSINA – ISCHIA ISOLA VERDE del 18.04.2015, previa verifica della predeterminazione del risultato e avendo il medesimo effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla medesima gara. 8B) IMPELLIZZERI Giovanni Luca ,della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MESSINA-ISCHIA ISOLA VERDE del 18/04/2015.