—— I TRENI DEL GOL ——
1. Ricorso Sig. PABLO GUSTAVO COSENTINO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa) avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
2. Ricorso Sig. DI LUZIO PIERO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club) avverso la sanzione della inibizione di anni 5 più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, e ammenda di € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Conferma nel resto. Respinge l’istanza di stralcio.
3. Ricorso Sig. PULVIRENTI ANTONINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa) avverso la sanzione della inibizione di anni 5 e ammenda di € 300.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015) La C.F.A. dà atto della RINUNCIA formalizzata in sede di udienza e dichiara ESTINTO il procedimento.
4. Ricorso CALCIO CATANIA avverso la sanzioni della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B S.S. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la penalizzazione a punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza Stagione Sportiva 2015
—— DIRTY SOCCER ——
1. Ricorso Sig. Ninni CORDA (all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. Barletta Calcio S.r.l.) avverso la sanzione della squalifica di anni 2, (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
2. Ricorso Sig. Giuliano PESCE (all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco speciale di Direttori Sportivi c/o F.I.G.C.) avverso la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO. Respinta istanza di stralcio
3. Ricorso LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL (all’epoca dei fatti SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.
4. Ricorso Calc. MATTEINI Davide (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della scoietà SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SDARL Luparense San Paolo FC) avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
5. Ricorso L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.
6. Ricorso Sig. Ercole DI NICOLA (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.) avverso la sanzione dell’inibizione di anni 5 e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e ammenda di € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
7. Ricorso Sig. Fabio DI LAURO (all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.) avverso la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6 e ammenda di € 40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
8. Ricorso SAVONA FBC S.r.l. avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, applica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato di pertinenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, unitamente all’ammenda di € 30.000,00.
9. Ricorso Sig. Aldo DELLEPIANE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Savona FBC S.r.l.) avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.
10. Ricorso Calc. CABECCIA Marco (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società Savona FBC Srl) avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.
11. Ricorso Sig. CENICCOLA Enrico (all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società Savona FBC S.r.l.) avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
12. Ricorso Sig. BARGHIGIANI Marco (all’epoca dei fatti iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi della F.I.G.C., nonché soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5 C.G.S., operante all’interno e nell’interesse della società Savona FBC S.r.l.) avverso la sanzione della inibizione di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015
RESPINTO e, visto l’art 37, comma 4, C.G.S., dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni 4 (quattro) con l’ammenda di € 60.000,00 (sessantamila/00).
13. Ricorso S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015) Pronunciando sul ricorso, visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S..
14. Ricorso Sig. Luciano CAMPITELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S. Teramo Calcio S.r.l.) avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00).
15. Ricorso Sig. Marcello DI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la S.S. Teramo Calcio) la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 100.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
****** GARA PISA-TORRES ******
1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Capitani Domenico, Costantino Francesco Massimo, Di Lauro Fabio, Di Nicola Ercole Nucifora Vincenzo e Sampino Giuseppe e alle società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. e S.E.F. Torres 1903 S.r.l. in relazione alla gara Pisa/Torres del 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, dispone
-nei confronti del sig. CAPITANI Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.,; – nei confronti del sig. DI NICOLA Ercole la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 9, con l’ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;
-nei confronti del sig. DI LAURO Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l’ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.; -nei confronti del sig. SAMPINO Giuseppe la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6, con l’ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;
-nei confronti della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. DI NICOLA Ercole;
-nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante CAPITANI Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alle condotte ascritte ai tesserati NUCIFORA e COSTANTINO, ex art. 6, comma 5, C.G.S.. RESPINGE l’appello quanto alle posizioni del sig. COSTANTINO e del sig. NUCIFORA.
2. Ricorso SEF TORRES 1903 S.R.L. avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
3. Ricorso Sig. CAPITANI Domenico (all’epoca dei fatti Presidente della società SEF TORRES 1903 SRL) avverso la sanzione della inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
4. Ricorso Sig. Francesco Massimo COSTANTINO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per SEF Torres) avverso la sanzione della squalifica di mesi 3 e ammenda di € 15.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione all’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) confermando per il resto.
5. Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società Sef Torres in relazione alla gara Pisa/Torres del 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
ACCOLTO
6. Ricorso L’AQUILA CALCIO1927 S.R.L. avverso la sanzione della ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
7. Ricorso Sig. Giuseppe SAMPINO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) avverso la sanzione della inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
8. Ricorso Sig. Fabio DI LAURO (all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.) avverso la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6 e ammenda € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
9. Ricorso Sig. Ercole DI NICOLA (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.) avverso la sanzione della inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
****** GARA VIGOR LAMEZIA-PAGANESE E BARLETTA-VIGOR LAMEZIA ******
10. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Arpaia Claudio, Casapulla Salvatore, Maglia Fabrizio e alle società S.S. Barletta Calcio S.r.l. e Vigor Lamezia S.r.l. in merito alle gare Vigor Lamezia/Paganese del 12.4.2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19.4.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e per l’effetto, dispone
-nei confronti del sig. ARPAIA Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l’ammenda per € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’ art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.; -nei confronti del sig. MAGLIA Fabrizio la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, e 7 C.G.S.;
-nei confronti della società Vigor Lamezia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza Sig. ARPAIA e del proprio direttore sportivo Sig. MAGLIA dispone la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015 con l’assegnazione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00);
RESPINGE l’appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig. CASAPULLA e della società Barletta Calcio.
11. Ricorso VIGOR LAMEZIA S.R.L. avverso la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 più ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
12. Ricorso Sig. Fabio DI LAURO (all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.) avverso la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
13. Ricorso Sig. Claudio ARPAIA (all’epoca dei fatti soggetto Presidente e legale rappresentante del Vigor Lamezia) avverso la sanzione della inibizione di mesi 9 e ammenda di € 40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
14. Ricorso Sig. Felice BELLINI (all’epoca dei fatti di cui all’art. 1bis, comma 5 C.G.S., operante nell’ambito della soc. Vigor Lamezia) avverso la sanzione della inibizione di anni 5 e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
15. Ricorso Sig. Fabrizio MAGLIA (all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per il Vigor Lamezia) avverso la sanzione della inibizione di mesi 9 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
16. Ricorso Sig. Ninni CORDA (all’epoca dei fatti tecnico tesserato S.S. Barletta Calcio) avverso la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 6 e ammenda di € 20.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione alla squalifica di anni 1 con l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00).
17. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L. avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte in relazione alle società Vigor Lamezia S.r.l. e S.S. Barletta Calcio S.r.l. in relazione alle gare Vigor Lamezia/Paganese del 12.4.2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19.4.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO relativamente alla posizione della società Vigor Lamezia.
****** GARA BRINDISI-SAN SEVERO E POMIGLIANO-BRINDISI ******
18. Ricorso Sig. Savino DALENO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevanti ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 C.G.S. nell’interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi) avverso la sanzione della inibizione di anni 5 con preclusione e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
19. Ricorso Sig. William CAROTENUTO (all’epoca dei fatti calciatore U.S.D. San Severo) avverso la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
20. Ricorso Sig. Salvatore ASTARITA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato U.S.D. Akagras Città dei Templi) avverso la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 3 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO
21. Ricorso Sig. Giorgio FLORA (all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi) avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)
IRRICEVIBILE