Pena aggravata ostacolerebbe il rispetto del principio di stabilità delle competizioni sportive
Riceviamo e pubblichiamo con piacere una lettera a firma di Nicola Cavallaro, avvocato del Foro di Bergamo con competenza in Diritto Comparato, nonché tifoso del Catania Calcio, in relazione alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Nazionale Federale. Lo ringraziamo per le riflessioni molto interessanti di seguito riportate:
Spett.le Redazione,
mi permetto, in qualità di avvocato del Foro di Bergamo, con competenza in Diritto Comparato, nonché tifoso del Catania Calcio, di inviare queste brevi riflessioni sulla vicenda in atto, che mi piacerebbe venissero pubblicate:
“Se è vero che nell’ambito del processo sportivo non esiste propriamente un istituto del c.d. “patteggiamento” come nel Codice di Procedura Penale (che, comunque, presuppone la approvazione ovvero l’accoglimento della richiesta delle parti da parte del Giudice), ben sussiste, ai sensi dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il potere di riduzione della pena da parte del Giudice Sportivo, per la accertata fattiva collaborazione dell’incolpato. Se ciò è, dunque, vero – ed infatti a tale norma, da ultimo citata, si è rifatto il Tribunale Federale nella propria decisione – l’avere tuttavia quest’ultimo disatteso, in peggio, le indicazioni di pena del Procuratore Federale risulta di ostacolo rispetto al principio di stabilità delle competizioni sportive che, ben consacrato in altri ordinamenti (Brasile), trova comunque ingresso anche nel nostro con riferimento ad alcuni principi e norme: cosi, alla ragionevole durata del processo e al regolare svolgimento delle competizioni sportive fanno riferimento sia l’articolo 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva CONI sia l’articolo 2, comma 3, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI. Alla luce di quanto sopra, si auspica che la Corte d’Appello Federale voglia valorizzare la fattiva collaborazione da parte del Presidente Pulvirenti, e diminuire e ridurre, pertanto, alla società Catania Calcio la pena sancita dal Tribunale Federale, anche in considerazione della stabilità della competizione sportiva favorita dalla collaborazione citata”.
In ogni caso, e a prescindere, Vi ringrazio molto per l’attenzione che mi avrete voluto dedicare.
Cordiali Saluti.
avv. Nicola Cavallaro